Sentenza del 23/05/2022 n. 1736 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo - Sentenza - Spese di lite
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La censura riguarda la motivazione con cui il giudice aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio: la decisione si è limitata a richiamare non meglio specificati «vizi formali» dell'atto impugnato senza indicare la natura concreta dei vizi, il loro rilievo ai fini della decisione e il nesso con l'attribuzione o la compensazione degli oneri di lite. Tale motivazione generica è ritenuta insufficiente perché la compensazione delle spese costituisce una pronuncia che incide sui diritti delle parti e richiede specificità e adeguata motivazione.
La decisione
La sentenza ha ritenuto la motivazione sulla compensazione delle spese carente e quindi ha accolto il rilievo del ricorrente con riferimento alla parte relativa alle spese. Ne è conseguito l'annullamento (o la riforma) della pronuncia sulle spese e il rinvio/ordine al giudice a quo di riesaminare e motivare adeguatamente la decisione sulle spese, indicando i vizi formali contestati, il loro contenuto e la loro effettiva incidenza sulla decisione processuale. Per il resto la decisione può rimanere inalterata se non censurata su altri punti.
Massime di principio
- La compensazione delle spese è una pronuncia che incide sui diritti delle parti e richiede motivazione specifica: non è sufficiente un richiamo generico a vizi formali non meglio specificati.
- Il giudice deve indicare la natura concreta dei vizi formali contestati, spiegandone il rilievo e il nesso con la decisione sulle spese; in mancanza la decisione sulle spese può essere annullata o riformata.
- In assenza di motivazione adeguata, la regola prevalente è che le spese seguono la soccombenza; le compensazioni o ripartizioni devono essere giustificate caso per caso.
- La parte che chiede la compensazione o contesta l'attribuzione delle spese dovrebbe contestare e documentare puntualmente i vizi formali e la loro incidenza, per consentire al giudice di motivare correttamente.
- In sede di impugnazione è efficiente limitare il gravame alla sola questione delle spese quando la motivazione è generica: il rimedio più probabile è l'annullamento/rimessione della decisione sulle spese con indicazione di riesame.
- I principi valgono sia in ambito civile che in ambito amministrativo: la motivazione del provvedimento che incide sugli oneri del processo deve essere specifica e basata su fatti e regole applicate.
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