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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06718/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e per furto aggravato, con statuizioni civili in favore della parte civile. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa, ma la censura si risolveva nella riproposizione delle doglianze di appello e in una critica non specifica della motivazione di secondo grado. Il secondo motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ma in realtà mirava a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del compendio probatorio, senza prospettare un vero travisamento della prova; le doglianze sulla qualificazione giuridica erano ritenute generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a reiterare le censure già svolte in appello. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché le contestazioni sulla qualificazione giuridica erano generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    È richiamato come uno dei titoli di reato per cui era stata confermata la condanna in appello.

  • art. 61, n. 2 c.p.

    È richiamata la circostanza aggravante applicata al capo relativo al furto aggravato.

  • art. 624-bis c.p.

    È richiamato come base del reato contestato e confermato in appello, insieme all'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    È indicato come base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze di appello non è sufficiente.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; la censura è ammissibile solo se denuncia realmente un vizio di legittimità, non una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La deduzione del travisamento della prova richiede una censura specifica e non può essere formulata mediante una disamina parcellizzata o meramente assertiva degli elementi istruttori.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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