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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09857/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma sostanziale della responsabilità per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che l'aveva ritenuta responsabile del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Nel ricorso censurava gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 392 c.p., sostanzialmente sollecitando una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito, già correttamente esaminato dal giudice di appello, ed era inoltre generico quanto all'elemento soggettivo, non confrontandosi con la motivazione che valorizzava la consapevole condotta dell'imputata, la quale aveva cambiato la serratura pur avendo rilevato che sulla porzione di immobile oggetto di contesa erano stati eseguiti lavori di rifacimento e che il locale era stato sgomberato dai precedenti beni mobili, circostanze che la stessa ricorrente avrebbe ammesso.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    La norma è richiamata come titolo del reato contestato; la Corte osserva che il ricorso non scalfisce la ricostruzione degli elementi costitutivi del delitto e, in particolare, dell'elemento soggettivo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato in modo logico dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è generico quando non si confronta con la ratio della decisione impugnata e non confuta specificamente gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, specie quanto all'elemento soggettivo del reato.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione delle prove, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o giuridicamente incoerente.
  • La condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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