Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1811/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la statuizione con cui il Giudice di Pace, pur dichiarando di non doversi procedere per remissione di querela, aveva posto a carico del querelato il pagamento delle spese processuali; il ricorrente contestava che ciò fosse contrario a quanto concordato dalle parti e verbalizzato in udienza il 28/02/2019, secondo cui le spese dovevano essere a carico del querelante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l'art. 340, comma 4, c.p.p. (secondo cui le spese sono a carico del querelato salvo diverso accordo nell'atto di remissione) e ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte che aveva posto a carico del querelato il pagamento delle spese. La Corte ha quindi attribuito le spese processuali al querelante Marchesi Mattia, rilevando che il verbale di udienza provava la volontà delle parti e che la sentenza impugnata non dava motivazione per discostarsene.

Norme richiamate

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata per le richieste scritte delle parti e del P.M.; utilizzata nella fase di svolgimento delle conclusioni scritte, senza incidenza sul merito della questione sulle spese.

  • art. 568, co. 5, c.p.p.

    Richiamato per la corretta riqualificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione; stabilisce l'ambito di impugnabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato.

  • art. 37, comma 2, d.lgs. 274/2000

    Richiamato in connessione con l'art. 568 c.p.p. per la disciplina dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento (rilievo formale sull'ammissibilità del ricorso).

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'accordo delle parti (anche verbalizzato in udienza) può derogare alla regola generale; il giudice deve rispettare la volontà delle parti o motivare il diverso addebito. L'assenza di motivazione per discostarsi dall'accordo integra vizio annullabile.

  • art. 620, lett. i), c.p.p.

    Norma che consente l'annullamento senza rinvio della sentenza per violazioni di legge; utilizzata dalla Corte per annullare la parte impugnata relativa alle spese senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando la querela viene rimessa, la regola di diritto processuale prevede che le spese siano a carico del querelato salvo diverso accordo: un accordo espresso dalle parti (anche verbalizzato in verbale di udienza) vincola il giudice sulla ripartizione delle spese.
  • Se il giudice si discosta dall'accordo delle parti in ordine alle spese, deve dare motivazione specifica; l'assenza di tale motivazione può giustificare l'annullamento in cassazione della parte della sentenza che riguarda le spese.
  • La verbalizzazione in udienza della volontà delle parti costituisce prova sufficiente dell'accordo sulla ripartizione delle spese e può essere fatta valere in sede di impugnazione.
  • Le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di remissione della querela possono essere impugnate dall'imputato solo con ricorso per cassazione (riqualificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.).
  • In situazioni analoghe, per evitare contestazioni sulla ripartizione delle spese è opportuno inserire nel verbale o in un atto scritto e sottoscritto dalle parti la convenzione specifica sulle spese processuali, rendendo esplicita la volontà di derogare alla regola generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.