Cassazione Penale, Sentenza n. 22124/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Varese che aveva rigettato l'istanza di dichiarare la non esecutività della sentenza penale emessa dal Tribunale di Bologna il 22/10/2014 e divenuta irrevocabile il 16/09/2016. Il ricorrente deduceva la nullità della notifica dell'estratto contumaciale, notificato via PEC il 17/08/2016 all'indirizzo avv.alfonsomarra@postecert.it (PEC del titolare dello studio), mentre l'imputato aveva eletto domicilio presso la dott.ssa Camilla Raiano, praticante abilitata e difensore di fiducia; in subordine chiedeva la restituzione in termini per proporre appello per mancata conoscenza della sentenza.
La decisione
Ricorso rigettato. Il giudice ha ritenuto valida la notifica via PEC all'indirizzo del titolare dello studio (avv. Alfonso Marra) poiché: a) il domicilium eletto risultava "presso lo studio del mio legale di fiducia in Bologna, via D'Azeglio 27"; b) la difesa effettivamente aveva nominato la dott.ssa Raiano come praticante presso lo studio del Marra; c) dal rapporto PEC emergeva la specifica indicazione che l'atto era destinato all'imputato elett. dom. c/o lo studio del difensore dott.ssa Camilla Raiano. Il Tribunale si è conformato ai principi di legge e giurisprudenza secondo cui la notifica deve essere effettuata alla casella PEC attribuita al singolo professionista o, in casi particolari (praticante privo di PEC o non comunicata), alla PEC del dominus dello studio. Quanto alla richiesta di restituzione in termini, questa è stata considerata manifestamente infondata alla luce della regolare notifica e dell'elezione di domicilio; pertanto non è stata accolta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (formulazione antecedente alla l. 67/2014)
Invocata dal ricorrente come norma violata in relazione alla validità della notifica dell'estratto contumaciale; il giudice ha ritenuto la doglianza infondata, perché la notifica PEC è risultata valida alla luce delle circostanze fattuali e delle regole sul domicilio digitale
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
Fa riferimento al concetto di domicilio digitale attribuito alla casella PEC del professionista; la notifica via PEC deve essere effettuata alla casella riferibile al difensore nominato, salvo le eccezioni valutate dal giudice
art. 16, comma 7, d.l. n. 185/2008, convertito con l. n. 2/2009
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
Stabilisce l'obbligo dei professionisti di comunicare la PEC al proprio ordine e consente il reperimento del domicilio digitale tramite gli elenchi; da ciò discende che la notifica è regolare se indirizzata alla PEC attribuita al difensore o, in talune ipotesi particolari, al PEC del titolare dello studio
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 17235 del 18/02/2025
Principio secondo cui la notifica effettuata a un recapito diverso da quello personale del difensore è inidonea e affetta da nullità assoluta, salvo che il destinatario abbia eletto domicilio presso il recapito notificato o ricorrano le eccezioni previste
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016 (dep. 2017, Adinolfi)
Principio secondo cui la notifica della citazione a giudizio e dell'estratto di sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia implica che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, escludendo il diritto alla restituzione in termini salvo prova della perdurante negligenza del difensore domiciliatario
Massime di principio
- La notifica via PEC deve essere effettuata alla casella attribuita al singolo difensore indicato o reperibile negli elenchi dell'Ordine; l'indirizzo PEC del titolare dello studio può essere valido solo in casi particolari (es. praticante privo di PEC o non comunicata all'Ordine).
- L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore comporta, di norma, la presunzione di conoscenza degli atti notificati a quella sede; per ottenere la restituzione in termini il ricorrente deve provare che la notifica non ha determinato conoscenza e dimostrare la negligenza perdurante del difensore domiciliatario.
- In caso di notifica contestata, è determinante il rapporto PEC (ricevuta) e la specifica indicazione del destinatario nel messaggio di notificazione; se il rapporto indica chiaramente che l'atto era destinato all'imputato elett. dom. c/o il difensore nominato, la notifica è considerata valida.
- Prima di impugnare per nullità della notifica PEC, verificare l'iscrizione e il domicilio digitale del difensore negli elenchi dell'Ordine e se il difensore praticante abbia una PEC comunicata; la strategia difensiva deve documentare l'assenza reale di ricezione e, se richiesta la restituzione in termini, fornire elementi precisi sulla mancanza di conoscenza e sulla condotta del difensore domiciliatario.
- La mera circostanza che più professionisti operino nello stesso studio non legittima automaticamente l'uso indifferenziato della PEC del titolare per notifiche relative a un difensore diverso, salvo le eccezioni previste e valutate in concreto dal giudice.
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