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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06865/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un organismo di composizione della crisi aveva nominato un gestore per assistere un debitore nell'accesso a una procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012. Il giudice della procedura aveva ammesso il credito dell'organismo, pari al 20% del compenso liquidato al gestore, in prededuzione e con il privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. Il tribunale, decidendo sul reclamo, aveva escluso che a tale credito si potesse applicare la regola di cui all'art. 111-ter l. fall., ritenendo che la norma riguardasse solo spese generali della procedura e non crediti professionali sorti prima dell'apertura. L'organismo ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo la violazione degli artt. 14-octies, 14-nonies e 14-duodecies l. 3/2012, sostenendo che il compenso del gestore è una spesa necessaria della procedura, assimilabile al compenso del commissario giudiziale; secondo, denunciando la violazione dell'art. 14-duodecies l. 3/2012 in relazione all'art. 111-ter l. fall., assumendo che quest'ultimo esprima un principio generale applicabile analogicamente anche alle procedure da sovraindebitamento e che il codice della crisi confermi la prededucibilità dei crediti per spese e compensi dell'OCC.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l'art. 14-duodecies, comma 2, l. 3/2012, nel richiamare la parte del ricavato destinata ai creditori garantiti, presuppone logicamente l'applicazione dell'art. 111-ter, comma 3, l. fall., quale norma esterna di completamento, ma solo per identificare la quota ricavabile dai beni gravati. Ha però escluso che le spese dell'organismo di composizione della crisi e del gestore rientrino tra le uscite generali della procedura sostenute nell'interesse di tutti i creditori e, conseguentemente, ha negato che esse possano essere ripartite in proporzione sul ricavato dei beni ipotecati o pignorati. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 14-ter l. 3/2012

    richiamato come base della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

  • art. 14-duodecies l. 3/2012

    "per la parte destinata ai creditori garantiti"

    la disposizione, nel comma 2, richiede un completamento esterno e non attribuisce di per sé alle spese dell'OCC il rango di uscite generali ripartibili sul ricavato dei beni gravati.

  • art. 14-octies l. 3/2012

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del coinvolgimento del gestore e la conseguente natura procedurale del suo compenso.

  • art. 14-nonies l. 3/2012

    richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina della procedura e della posizione del gestore.

  • art. 111-ter, comma 3, l. fall.

    individuato dalla Corte come norma esterna indispensabile per completare il disposto dell'art. 14-duodecies, comma 2, l. 3/2012, ai fini dell'individuazione della quota destinata ai creditori garantiti.

  • art. 111-bis, comma 2, l. fall.

    richiamato in parallelo all'art. 14-duodecies, comma 2, l. 3/2012, come disposizione che menziona la parte destinata ai creditori garantiti.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato nel provvedimento di merito per riconoscere il privilegio del credito dell'organismo.

  • art. 6 CCII

    invocato dal ricorrente come indice del carattere prededucibile dei crediti per spese e compensi dell'OCC.

  • art. 221 CCII

    invocato dal ricorrente come conferma della soddisfazione prioritaria dei crediti per spese e compensi dell'OCC.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la presentazione della memoria in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'attestazione dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel sistema della liquidazione da sovraindebitamento, la disciplina che attribuisce ai creditori garantiti una parte del ricavato dei beni gravati può richiedere il completamento con la norma fallimentare che impone il conto autonomo delle vendite dei singoli beni, ma solo per individuare la quota spettante ai titolari di prelazione speciale.
  • Le spese e i compensi dell'organismo di composizione della crisi o del gestore non sono automaticamente qualificabili come uscite generali della procedura sostenute nell'interesse di tutti i creditori; perciò non possono essere ripartiti proporzionalmente sul ricavato dei beni ipotecati o pignorati.
  • La prededucibilità di un credito non coincide, di per sé, con la sua imputazione come spesa generale della procedura: occorre verificare la funzione concreta del credito e il collegamento con le uscite comuni della procedura.
  • L'assenza di un espresso richiamo normativo a una disposizione fallimentare non esclude l'applicazione della stessa quando essa sia necessaria a completare una disciplina del sovraindebitamento che, senza tale raccordo, resterebbe incompleta.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamento
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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