Ordinanza n. 64/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento Cat. -OMISSIS-, emesso dalla Questura della Provincia di Novara in data -OMISSIS- (notificato in data 30/10/2025), avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo n. -OMISSIS- intestato a -ricorrente- e il contestuale rigetto dell’istanza di aggiornamento del titolo, con espresso diniego al rilascio di altra tipologia di permesso di soggiorno; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, rigetto dell’istanza di aggiornamento e diniego del rilascio di altra tipologia di permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Novara che ha revocato il permesso di soggiorno UE di lungo periodo e contestualmente respinto l’istanza di aggiornamento del titolo, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto. Dal testo emerge che la revoca era fondata su una valutazione di pericolosità sociale collegata a condanne penali. Il ricorrente non ha tuttavia depositato la sentenza penale di primo grado e ha prodotto soltanto un estratto della sentenza d’appello, privo della pagina recante il capo d’imputazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha affermato che la valutazione della pericolosità sociale del titolare di un permesso UE di lungo periodo, ai fini del rilascio o della revoca del titolo, rientra nella prerogativa esclusiva dell’autorità di pubblica sicurezza ed è espressione di discrezionalità tecnica. Tale valutazione è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di travisamento dei fatti oppure di macroscopiche incongruenze o contraddizioni immediatamente percepibili nella motivazione del provvedimento; vizi ritenuti manifestamente insussistenti nel caso concreto. Il Collegio ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta dal ricorrente non consentiva neppure di apprezzare compiutamente la concreta gravità delle condotte penali, poiché mancavano la sentenza di primo grado e la parte dell’appello contenente il capo d’imputazione. Ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ne ha escluso la sussistenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità sociale del titolare o richiedente un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai fini del rilascio o della revoca del titolo, appartiene alla competenza esclusiva dell’autorità di pubblica sicurezza ed è connotata da discrezionalità tecnica.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di pericolosità sociale è limitato alla verifica di eventuali travisamenti dei fatti o di macroscopiche incongruenze e contraddizioni immediatamente percepibili nella motivazione del provvedimento.
- In sede cautelare, la parte che contesta una revoca fondata su precedenti penali deve fornire una documentazione completa e idonea a consentire la verifica della concreta gravità delle condotte; la mancata produzione degli atti penali rilevanti può impedire di apprezzare il fumus boni iuris.
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