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Sentenza

Sentenza n. 3111/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 232/25 del Tribunale di Como - Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202601077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 232/25, concernente il riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero all'obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Como n. 232/25, di riconoscere la carta del docente per complessivi 3.000 euro alla prima ricorrente, relativamente agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, e per complessivi 1.000 euro alla seconda ricorrente, relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 luglio 2025, era divenuta irrevocabile e l'attestazione di passaggio in giudicato era stata depositata in giudizio. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, e fondato nel merito. La spettanza degli importi risultava dalla documentazione relativa al giudicato e il Ministero non aveva allegato l'adempimento. Il giudice ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare alle ricorrenti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare mediante istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, per il caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando, dopo la notificazione della sentenza esecutiva, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato che riconosce al privato il diritto a una prestazione pecuniaria e dell'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento delle somme dovute, detratte quelle eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione e all'istanza del creditore.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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