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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20958/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava alla B & B l'indebita detrazione dell'IVA e l'indebita deduzione dei costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse nel 2006 da Prosteel e Kft Hungaro Vas. B & B aveva impugnato l'avviso di accertamento, ottenendone l'annullamento in primo grado; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha invece accolto l'appello dell'Agenzia limitatamente all'IVA, ritenendo comunque che la contribuente non poteva conoscere un presunto disegno fraudolento dei propri fornitori, pur ritenendo l'IVA dovuta. B & B ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione sull'IVA; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale sul profilo delle imposte dirette

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata rispetto al profilo IVA), ritenendo apodittica la conclusione del giudice d'appello che, pur riconoscendo la buona fede della contribuente, affermava senz'altro che l'IVA fosse dovuta. Perciò la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione anche per le spese. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato invece rigettato per inammissibilità nella parte relativa alle imposte dirette, essendo le doglianze dirette a sovvertire accertamenti di fatto (esistenza della merce, pagamenti tramite bonifici, inerenza e certezza dei costi) e per difetto di rilevanza rispetto alla normativa richiamata

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. con modificazioni dalla L. n. 176/2020)

    termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale indicato nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza"

    La tempestività della conclusione del Procuratore generale tutela il diritto di difesa delle parti; la tardività costituisce nullità relativa che deve essere eccepita dalle parti, e può essere sanata per acquiescenza

  • art. 157 cod. proc. civ.

    La nullità relativa derivante dalla tardività delle conclusioni del Procuratore generale si ritiene sanata se le parti non la eccepiscono, ai sensi della disciplina delle nullità relative

  • artt. 70 cod. proc. civ. e 76 ord. giud.

    L'intervento del Procuratore generale nelle udienze dinanzi alla Corte è obbligatorio a tutela dell'interesse pubblico; tuttavia la tempestività di deposito delle sue conclusioni tutela la parità di difesa delle parti

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 (introdotto dall'art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012)

    La norma consente all'acquirente di dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche se consapevole del loro carattere fraudolento, nei limiti dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità

  • art. 21, DPR n. 633/1972; art. 109, DPR n. 917/1986; artt. 2727 e 2729 c.c.; art. 30, D.Lgs. n. 546/1992; artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

    Norme richiamate dall'Agenzia a sostegno della tesi che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, le fatture perdono valenza probatoria e che la valutazione della buona fede deve essere logicamente motivata; la Corte ha ritenuto tuttavia inammissibili le censure dell'Agenzia quando esse miravano a sovvertire gli accertamenti di fatto del giudice d'appello o non avevano rilevanza giuridica alla luce dell'art. 14, comma 4-bis

Massime di principio

  • La mancata o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (in particolare quando il giudice d'appello afferma apoditticamente conclusioni incompatibili con le proprie premesse) comporta cassazione per vizio di motivazione e rinvio per nuovo esame
  • La buona fede dell'acquirente in contestazioni riguardanti fatture soggettivamente inesistenti può essere valutata positivamente da elementi quali tenuta regolare della contabilità, pagamento dei debiti tramite bonifici bancari e prova dell'esistenza della merce
  • Le doglianze che si limitano a contestare valutazioni di fatto del giudice di merito sono spesso inammissibili in cassazione; per ribaltare tali accertamenti è necessario dimostrare vizio logico o insufficienza manifesta della motivazione
  • Secondo l'art. 14, comma 4-bis L. 537/1993, l'acquirente può comunque dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, anche se consapevole del carattere fraudolento, purché rispettati i limiti di effettività e inerenza
  • La tardiva presentazione di atti da parte del Procuratore generale configura una nullità relativa che deve essere eccepita dalle parti per produrre effetti; in mancanza di eccezione la tardività si considera sanata

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