Cassazione Civile, Ordinanza n. 16971/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014, emesso da un comune nei confronti della proprietaria di un immobile concesso in comodato a un'associazione non commerciale che vi svolgeva attività assistenziali. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente ad attività assistenziali svolte con modalità non commerciali, deducendo che la norma non richiederebbe che il soggetto passivo dell'imposta sia esso stesso un ente non commerciale diverso dal proprietario/possessore. In subordine ha sostenuto che vi sarebbe comunque una sostanziale coincidenza di finalità e un collegamento organico tra la società comodante e l'associazione utilizzatrice, nonché che il regolamento comunale successivo confermerebbe tale lettura. Ha inoltre eccepito l'efficacia di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su altra annualità (ICI 2010).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'efficacia vincolante del giudicato esterno invocato, rilevando che l'interpretazione della norma esentativa non è coperta da giudicato autonomo e che, comunque, il precedente richiamato non affrontava esattamente le stesse questioni; ha poi ritenuto infondato il motivo di ricorso, riaffermando che, per l'esenzione IMU/ICI sugli immobili degli enti non commerciali, occorre che il soggetto passivo possieda il requisito soggettivo della natura non commerciale e che l'agevolazione non può estendersi a una società di capitali, la quale è per definizione esclusa dall'area dei soggetti agevolabili. Ha inoltre osservato che la disciplina successiva del 2019 e il regolamento comunale non sono applicabili retroattivamente all'annualità 2014 e, in ogni caso, nel caso concreto mancavano sia un autentico collegamento funzionale sia un collegamento strutturale tra comodante e comodatario. Conseguentemente ha confermato la condanna della contribuente alle spese e l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"Sono esenti dall'imposta:...i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c)... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"
L'esenzione richiede il concorso del requisito soggettivo dell'ente non commerciale e del requisito oggettivo della destinazione esclusiva ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali; non è sufficiente il mero comodato a favore di un ente non commerciale se il comodante è una società di capitali.
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
In materia di IMU rinvia all'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 per le esenzioni, sicché i requisiti previsti da quest'ultima disposizione rilevano anche per l'imposta municipale propria.
art. 1, comma 759, lett. g), legge 27 dicembre 2019, n. 160
"Sono esenti dall'imposta... gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504..."
La norma, riferita alla nuova IMU, conferma che l'esenzione riguarda gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti non commerciali indicati nella disciplina ICI/IMU; non estende l'agevolazione a soggetti diversi, come una società di capitali comodante.
art. 1, comma 71, legge 30 dicembre 2023, n. 213
"gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto... funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente..."
È norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente anche alla disciplina ICI/IMU; consente l'esenzione in caso di comodato solo se il comodante e il comodatario sono entrambi soggetti non commerciali e sussiste un collegamento funzionale o strutturale tra loro.
art. 1, comma 777, legge 27 dicembre 2019, n. 160
Attribuisce ai comuni la facoltà di prevedere in regolamento l'esenzione per immobili concessi in comodato gratuito a enti non commerciali per scopi istituzionali, ma la norma è innovativa e non retroattiva.
art. 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato quale base per qualificare come interpretazione autentica la disposizione sopravvenuta del 2023.
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Individua gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust e gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti; la società di capitali non rientra in tale novero e quindi non possiede il requisito soggettivo richiesto.
art. 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il presupposto dell'ICI è il possesso di immobili, il che consente di riferire le esenzioni ai soggetti passivi proprietari/possessori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'esenzione IMU/ICI prevista per gli immobili degli enti non commerciali richiede, salvo specifiche discipline sopravvenute, che il soggetto passivo sia esso stesso un ente rientrante nell'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, oltre alla destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali.
- Il comodato dell'immobile a favore di un ente non commerciale non basta di per sé a fondare l'esenzione se il proprietario/comodante è una società di capitali, poiché manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma.
- La nozione di collegamento funzionale o strutturale tra comodante e comodatario presuppone una relazione di stretta strumentalità o di dominio/coordinamento nell'ambito di una più ampia organizzazione; non è sufficiente una mera comunanza di finalità o l'assetto proprietario indiretto della società concedente.
- Il giudicato esterno non vincola l'interpretazione della norma giuridica compiuta in altro giudizio, poiché l'attività ermeneutica del giudice non passa autonomamente in giudicato; inoltre, l'efficacia espansiva del giudicato sugli accertamenti fattuali è esclusa se il fatto costitutivo può variare da un'annualità d'imposta all'altra.
- Le disposizioni successive che ampliano o precisano l'ambito delle esenzioni tributarie non sono applicabili retroattivamente se hanno natura innovativa e non interpretativa, salvo espressa qualificazione autentica.
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