Ordinanza n. 122/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti istruttori relativi al bando CSR Basilicata 2023-2027, Intervento SRE02 "Insediamento nuovi agricoltori", e il relativo bando
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti istruttori e, ove occorrente, il bando regionale relativo all'Intervento SRE02 "Insediamento nuovi agricoltori" del CSR Basilicata 2023-2027, chiedendo in via incidentale la sospensione cautelare degli atti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti tutti i motivi di ricorso; la questione esaminata in sede cautelare riguarda il requisito di ammissibilità relativo alla data di apertura della partita IVA. Il ricorrente aveva richiesto e ottenuto la modifica della data di apertura della partita IVA, in senso conforme al bando, soltanto dopo il termine temporale rilevante per la presentazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il bando imponeva che i requisiti di ammissibilità fossero documentalmente provati dall'interessato al momento della presentazione della domanda, mentre la modifica della data di apertura della partita IVA è stata richiesta ed è intervenuta solo successivamente al termine previsto. Ha inoltre ritenuto non provato un pregiudizio grave e irreparabile, difettando quindi anche il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda per carenza sia del fumus boni iuris sia del pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In una procedura di finanziamento pubblico, quando il bando richiede la prova documentale dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda, il requisito deve risultare posseduto e documentato entro tale termine; una modifica successiva della documentazione o della data rilevante non è idonea, in sede cautelare, a dimostrare il fumus boni iuris.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, a un sommario esame, emerge che il requisito di ammissibilità è stato perfezionato o reso conforme al bando soltanto dopo il termine previsto per la partecipazione.
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione congiunta del fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile; l'assenza di uno solo di tali presupposti è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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