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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15262/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato il ricorrente per i reati riuniti indicati (artt. 337, 341-bis e 651 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione dell'art. 341-bis perché le espressioni sarebbero state lesive solo dell'onore e non del prestigio e della funzione dei pubblici ufficiali e perché sarebbe mancata la presenza di piu persone richiesta per la configurazione del reato; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della non punibilita per particolare tenuita del fatto, nonostante la precedente assoluzione che aveva valorizzato l'ubriachezza e la tenuita del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha confermato che le espressioni rivolte agli agenti erano offensivi sia dell'onore sia del prestigio e della qualifica degli operatori, che l'ubriachezza non attenua la responsabilita (salvo casi di forza maggiore o caso fortuito e previo accertamento della incidenza sulla capacità di intendere e volere), e che la causa di non punibilita per particolare tenuita (art. 131-bis) non poteva essere applicata ratione temporis e ratione materiae alla fattispecie contestata alla luce della normativa di conversione (legge n.77/2019). Pertanto il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna inflitta in appello (pena di 4 mesi e 15 giorni di reclusione, con concessione dei doppi benefici) e l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 337

    Citato tra i reati riuniti contestati; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base delle modalita della condotta e della continuita comportamentale dell'imputato

  • Codice penale, art. 341-bis

    Applicato come fattispecie punente le espressioni offensive dirette alla funzione e alla qualifica dei pubblici ufficiali; la Corte ha ritenuto che le espressioni avessero efficacia lesiva del prestigio e non fossero attenuate dall'ubriachezza

  • Codice penale, art. 651

    Richiamato con riferimento alla condotta consistente nel rifiuto di declinare le generalita e nell'impedimento all'identificazione; la Corte ha valutato tale comportamento unitamente alla resistenza e alle offese

  • Codice penale, art. 131-bis

    Discute la causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilita nel caso concreto, anche in ragione della successiva disciplina richiamata dalla legge di conversione

  • Legge n. 77 dell'8 agosto 2019 (conversione d.l.)

    legge n. 77 dell'8 agosto 2019, di conversione del d.l. 14 giugno 2011, n. 53

    Secondo la modifica normativa richiamata la particolar tenuita non puo essere riconosciuta per i reati previsti dagli artt. 336, 337 e 341-bis commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni; la Corte ha ritenuto applicabile tale limite alla fattispecie

Massime di principio

  • L'ubriachezza non costituisce di per se attenuante della responsabilita penale e puo anzi aggravare la posizione dell'imputato, salvo che non sia accertata come conseguenza di caso fortuito o forza maggiore e salvo accertamento specifico della incidenza sulla capacita di intendere e volere
  • Le espressioni offensive dirette alla qualifica e alla funzione di un pubblico ufficiale possono integrare l'art. 341-bis anche se pronunciate da una sola persona, purché emerga la lesione del prestigio o della funzione dell'ufficiale; la valutazione richiede considerazione della modalita, del contesto e della continuita della condotta
  • Il rifiuto di fornire le generalita e il comportamento non collaborativo durante l'identificazione possono essere letti, nel loro contesto, come elemento integrativo della resistenza o di condotte ostative all'accertamento, e contribuire alla valutazione negativa della offensivita del fatto
  • La causa di non punibilita per particolare tenuita (art. 131-bis) non e applicabile, per espresso intervento normativo, ad alcuni reati commessi contro pubblici ufficiali; occorre verificare la disciplina temporale per la sua applicabilita
  • Una Corte d'appello che riformi una sentenza di assoluzione deve motivare la rinnovata valutazione tenendo conto di tutti gli elementi processuali rilevanti; la mera valorizzazione di uno stato di ubriachezza senza accertamenti sulla capacita non e sufficiente a giustificare l'assoluzione

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