Cassazione Penale, Sentenza n. 46271/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Catania che ha prosciolto Allia per improcedibilità del reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 n.2 c.p.) per mancanza di querela, ritenendo che non fosse stata contestata in fatto l'aggravante che renderebbe il reato procedibile d'ufficio (furto su cosa destinata a pubblico servizio). Il PM sostiene che il capo di imputazione, richiamando l'allaccio abusivo alla rete ENEL, contestava in fatto l'aggravante e che il Tribunale ha precluso indebitamente l'esercizio dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Pubblico ministero fondato. Ha affermato che la modifica dell'art. 624 c.p. (d.lgs. n.150/2022) rende il furto procedibile a querela salvo determinate aggravanti; ha quindi esaminato se il capo di imputazione contenesse una "contestazione in fatto" dell'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio. La Corte ha qualificato tale aggravante come di natura valutativa ma ha ritenuto che, nel caso concreto, l'indicazione nel capo di imputazione dell'allaccio abusivo "alla rete dell'Enel" fosse una perifrasi idonea a rendere manifesta la contestazione dell'aggravante. Ne è seguita la conclusione che il Tribunale ha errato nel dichiarare l'improcedibilità per assenza di querela. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata accolta nel senso di correggere l'errore di diritto del Tribunale (con annullamento della declaratoria di improcedibilità e rimessione degli atti al Tribunale di Catania per la prosecuzione del procedimento secondo diritto).
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (comma terzo, novellato dal d.lgs. 150/2022)
il delitto di furto è punibile a querela della persona offesa, salvo determinate ipotesi
La modifica ha subordinato la procedibilità del furto alla querela salvo specifiche aggravanti che ne mantengono la procedibilità d'ufficio
art. 625 cod. pen. (n. 2, n.7, n.7-bis)
Le circostanze aggravanti previste dall'art. 625 (in particolare la n.7 relativa a cose destinate a pubblico servizio e la n.7-bis relativa a componenti sottratte ad infrastrutture di erogazione) sono rilevanti per determinare il regime di procedibilità
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (art. 2, lett. i; art.85)
Ha introdotto la novellazione dell'art. 624 c.p. e stabilito il termine di 3 mesi (a partire dal 30/12/2022) per la presentazione della querela con riguardo ai fatti anteriori all'entrata in vigore
art. 129 cod. proc. pen.
Regola il giudizio di merito sulla tenuta dell'imputazione; il Tribunale non può usare l'art.129 per dichiarare improcedibilità quando l'imputazione contestava in fatto l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio
artt. 516, 517, 518, 521 cod. proc. pen.
Disciplina le modifiche dell'imputazione durante il dibattimento e la correlazione tra imputazione e sentenza; distinguono la diversità del fatto storico dalla contestazione di circostanze aggravanti
Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
Principio giurisprudenziale che consente la "contestazione in fatto" delle aggravanti se gli elementi di fatto sono indicati in modo chiaro e preciso o, per aggravanti valutative, mediante espressioni evocative sufficienti a mettere l'imputato in condizione di difendersi
Massime di principio
- La contestazione "in fatto" di un'aggravante valutativa è ammessa se il capo di imputazione riporta elementi di fatto sufficientemente chiari e precisi da rendere manifesto il contenuto dell'accusa (anche tramite perifrasi evocative), garantendo il diritto di difesa.
- La qualificazione della "destinazione a pubblico servizio" è di natura valutativa: non è autoevidente e richiede una verifica normativa e fattuale; tuttavia l'indicazione di un allaccio alla rete di distribuzione gestita (es. rete ENEL) può essere interpretata come idonea a contestare la destinazione a pubblico servizio.
- Dopo il d.lgs. n.150/2022 il procuratore deve valutare con cura se l'imputazione iniziale contenga fatti tali da integrare un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, perché in tal caso l'assenza di querela non determina l'improcedibilità.
- Il giudice non può dichiarare l'improcedibilità quando dagli elementi fattuali dell'imputazione emerga in modo sufficiente l'aggravante che mantiene la procedibilità d'ufficio: in caso di dubbio prevale l'esigenza di assicurare il contraddittorio e la prosecuzione dell'azione penale se la contestazione in fatto è idonea.
- In casi analoghi, per evitare contestazioni sul regime di procedibilità, il Pubblico ministero è consigliato a formulare espressamente l'aggravante nel capo di imputazione o, quantomeno, a includere fatti descrittivi (es. allaccio alla rete pubblica, destinazione dell'infrastruttura) che rendano manifesto il carattere pubblico/collettivo del bene sottratto.
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