Cassazione Penale, Sentenza n. 29402/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato dal Tribunale di Genova per il porto, fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, di un taglierino retrattile con lama lunga 8 cm, ritenuto strumento atto ad offendere per le circostanze di tempo e di luogo, con applicazione della pena dell'ammenda, confisca e distruzione dell'oggetto sequestrato. In cassazione, la difesa ha dedotto un unico motivo articolato in violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse meramente apparente, perché non si sarebbe confrontata con la tesi difensiva secondo cui l'imputato, essendo senza fissa dimora, avrebbe avuto una giustificazione al porto del coltello; inoltre ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., pur a fronte del riconoscimento della lieve entità del fatto. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo, osservando che la sentenza di merito aveva fornito una motivazione non apparente né illogica sulla natura dell'oggetto e sulle concrete circostanze del porto, e che la condizione di senza fissa dimora, da sola, non integra il giustificato motivo richiesto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, mancando comunque una specifica esigenza concreta e attuale che giustificasse il porto del taglierino. Ha dichiarato inammissibile il secondo profilo, perché la questione dell'art. 131-bis c.p. non era stata tempestivamente proposta in appello o davanti al giudice di merito, ma sollevata per la prima volta in cassazione, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Al ricorrente è stata infine addebitata la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110 del 1975
senza giustificato motivo
Il porto fuori dall'abitazione di oggetti atti ad offendere è vietato salvo un giustificato motivo, che deve essere concreto, attuale e verificabile; la mera condizione di senza fissa dimora non basta a integrare la giustificazione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata tempestivamente richiesta nel giudizio di merito; in difetto di specifica richiesta, il giudice di merito non ha un obbligo di pronuncia d'ufficio.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni non previamente introdotte nel giudizio di merito, quale nel caso della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. sollevata solo nel ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
legge n. 110 del 1975
La fattispecie contestata riguarda il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere fuori dall'abitazione o dalle appartenenze di essa.
Massime di principio
- Nel reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, il "giustificato motivo" non può essere desunto in via astratta dalla sola situazione personale dell'imputato, ma va verificato in concreto alla luce di un'esigenza specifica, attuale e oggettivamente apprezzabile che renda ragionevole il porto dello strumento nel caso concreto.
- La motivazione sulla sussistenza o insussistenza del giustificato motivo è sufficiente quando dia conto della natura dell'oggetto e delle circostanze di tempo e di luogo del porto, senza necessità di aderire alle tesi difensive ove queste si limitino ad affermazioni generiche o non supportate da esigenze concrete.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è rilevabile per la prima volta in cassazione se la relativa questione non è stata dedotta tempestivamente nel giudizio di merito.
- In assenza di una specifica richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. nel giudizio di merito, il giudice non ha un obbligo autonomo di pronunciarsi d'ufficio su tale causa di non punibilità.
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