Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6290/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto pluri‑aggravato di energia elettrica. Il ricorrente deduce violazione di legge processuale per omissione del giudice distrettuale (in giudizio a trattazione scritta ai sensi dell'art.23 D.L. 137/2020) nell'informare la difesa della possibilità di chiedere l'applicazione delle nuove pene sostitutive previste dall'art.545‑bis c.p.p. e dalla disciplina transitoria dell'art.95 D.Lgs. 10/10/2022 n.150 (Riforma Cartabia). Secondo il ricorrente tale omissione gli avrebbe impedito di richiedere le pene sostitutive, nonostante la pena applicata fosse inferiore a quattro anni e quindi potenzialmente sostituibile alla luce della novella e del novellato art.53 L.689/81.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto applicabile, in linea di principio, la disciplina transitoria dell'art.95 D.Lgs. n.150 alle pendenze in appello alla data di entrata in vigore della novella, ma ha escluso l'obbligo del giudice d'appello di informare d'ufficio l'imputato circa la possibilità di pene sostitutive. Ha inoltre precisato che l'art.545‑bis c.p.p. si applica in appello nei limiti del principio devolutivo e che l'istanza o la richiesta dell'imputato (anche se non necessariamente contenuta nell'atto di gravame) deve essere formulata al più tardi in udienza di discussione: nel procedimento cartolare (art.23 D.L. 137/2020) la difesa non ha fatto tale richiesta nei termini, per cui la questione non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.23 D.L. 137/2020

    Disciplina del processo a trattazione scritta (processo cartolare); il termine per le conclusioni nel procedimento scritto è rilevante perché la difesa non ha formulato la richiesta di pene sostitutive entro tale termine e quindi non può sollevare la questione in cassazione.

  • art.545‑bis cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità per il giudice di applicare pene sostitutive alle pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto che non imponga al giudice d'appello un obbligo d'ufficio di informare l'imputato, essendo richiesta la devoluzione della questione e, comunque, la richiesta dell'imputato nel corso dell'udienza d'appello.

  • art.95 D.Lgs. 10/10/2022 n.150 (Riforma Cartabia)

    "Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto..."

    Disciplina transitoria che consente l'applicazione delle norme più favorevoli sui sostitutivi alle pendenze; conferma che la materia può essere applicata ai procedimenti pendenti in appello alla data di entrata in vigore.

  • art.53 L. 24/11/1981 n.689

    Norme sulle sanzioni sostitutive: la novella ha ampliato il perimetro delle pene sostitutive e i limiti quantitativi della sanzione sostituibile; la Corte ha riconosciuto la rilevanza sostanziale ma collegato l'applicabilità alla richiesta/devoluzione in appello.

  • art.20‑bis cod. pen.

    Norma richiamata come fonte delle pene sostitutive ampliabili; la Corte osserva che l'accesso alle misure sostitutive in appello richiede che la questione sia stata devoluta o richiesta dall'imputato.

  • art.666 cod. proc. pen.

    Previsto dall'art.95 per le istanze al giudice dell'esecuzione in caso di sentenza irrevocabile (rilevante per i casi pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore): disciplina del giudizio di esecuzione cui rivolgersi per ottenere l'applicazione delle pene sostitutive.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna per spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per infliggere al ricorrente la sanzione pecuniaria.

  • giurisprudenza richiamata (Sez.6 n.46013/28.09.2023; Sez.2 n.43848/29.09.2023; Sez.6 n.33027/10.05.2023)

    I precedenti di legittimità precisano che le sanzioni sostitutive in appello sono soggette al principio devolutivo e che l'omessa proposizione dell'avviso di cui all'art.545‑bis non determina automaticamente nullità della sentenza; è necessaria una richiesta dell'imputato, al più tardi in udienza di discussione.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria della riforma Cartabia può essere applicata ai procedimenti già pendenti in appello alla data di entrata in vigore se più favorevole all'imputato.
  • L'obbligo del giudice d'appello non comprende l'informazione d'ufficio all'imputato circa la possibilità di pene sostitutive: la misura richiede la devoluzione della questione tramite istanza o motivo di gravame o richiesta in udienza.
  • Nei giudizi a trattazione scritta (processo cartolare) la difesa deve formulare espressa richiesta di applicazione delle pene sostitutive entro i termini previsti per le conclusioni; l'omissione impedisce la prima censura in Cassazione.
  • L'omessa comunicazione prevista dall'art.545‑bis c.p.p. non determina automaticamente la nullità quando emerge che il giudice ha valutato negativamente i presupposti per la sostituzione (potere discrezionale del giudice).
  • Per massimizzare le possibilità di ottenere pene sostitutive, la difesa deve sollevare la questione tempestivamente (atto di appello o, almeno, in udienza di discussione) e documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
  • Se la sentenza è irrevocabile e la disciplina è applicabile, il rimedio può essere esperito anche con istanza al giudice dell'esecuzione nei termini previsti dall'art.95, ove pertinente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.