Cassazione Civile, Ordinanza n. 05301/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, recuperando a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e irrogando sanzioni, sul presupposto che la società avesse registrato fatture emesse da una fornitrice per operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli atti in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione rilevando plurime anomalie contabili e indizi di fittizietà. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che l'Ufficio aveva addotto solo sospetti non sufficientemente provati; con il secondo motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse considerato schede tecniche e altri documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato l'effettività delle operazioni fatturate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di elementi indiziari gravi, l'Ufficio assolve al proprio onere probatorio circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni e che, a quel punto, incombe sul contribuente la prova contraria dell'effettività delle operazioni, non surrogabile dalla sola fattura o dalla regolarità formale della contabilità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava un vero fatto storico decisivo, ma una generica mancata valutazione di difese e documenti; inoltre il motivo era privo di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto delle schede asseritamente decisive. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi probatori anche indiziari dell'inesistenza dell'operazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria dell'effettività delle operazioni contestate.
art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
È il parametro formale usato per censurare la pretesa violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, non meri argomenti difensivi o elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti/documenti rilevanti per consentire il controllo di decisività.
art. 369, comma 2, n. 4) c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, in funzione del controllo di ammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte dirette, quando l'Ufficio dimostra, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che le fatture si riferiscono a operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve fornire la prova positiva dell'effettiva esecuzione delle operazioni.
- La prova contraria dell'effettività non può consistere nella sola esibizione della fattura o nella regolarità formale delle scritture contabili o dei pagamenti, perché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare un'operazione fittizia.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di documenti, argomentazioni difensive o complessi di circostanze.
- Il ricorso per cassazione che deduce omesso esame di fatti decisivi deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o indicando specificamente il contenuto dei documenti asseritamente ignorati e la loro decisività.
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