Ordinanza n. 286/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del Decreto del Direttore Operativo di Sviluppo Toscana s.p.a. n. 34 del 3 marzo 2026, comunicato in data 4 marzo 2026, con cui è stata disposta la non ammissione della domanda di agevolazione presentata dalla società Rubinetterie 3M S.r.l. a valere sul “Bando Filiera Smart” per il progetto “Smart Surface Finish” (CUPST Filiera 19021.08082025.152000008_1396); - della nota di Sviluppo Toscana s.p.a. del 19 marzo 2026, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela presentata da Rubinetterie 3M in data 13 marzo 2026; - ove occorra e nei limiti di cui in “Diritto”, del par. 10 del Bando “Filiera SMART” (approvato con Decreto n. 23068 del 29.10.2025), nella parte in cui statuisce che “Il soccorso istruttorio non si applica in fase di istruttoria di ammissibilità…”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione di una domanda di agevolazione nell'ambito del Bando Filiera SMART e rigetto dell'istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto con cui Sviluppo Toscana S.p.a. ha disposto la non ammissione della domanda di agevolazione presentata per un progetto di filiera, nonché la successiva nota di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela. È stato inoltre contestato, ove occorrente, il paragrafo del bando che escludeva l'applicazione del soccorso istruttorio nella fase di istruttoria di ammissibilità. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ma il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare, poiché la mancata ammissione al finanziamento produce un danno di natura patrimoniale, astrattamente risarcibile. Ha inoltre rilevato che il provvedimento non preclude l'iniziativa imprenditoriale della società, che può eventualmente ricercare forme di cooperazione con altri operatori economici del settore e della filiera. L'ordinanza non decide il merito delle censure contro la non ammissione, il rigetto dell'autotutela o la clausola del bando sul soccorso istruttorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito è stato ritenuto insussistente quando l'atto determina un danno patrimoniale risarcibile e non impedisce l'esercizio dell'iniziativa imprenditoriale.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone un pregiudizio grave e irreparabile; la mera perdita o mancata percezione di un finanziamento pubblico, in quanto danno patrimoniale astrattamente risarcibile, non integra di per sé tale requisito.
- L'assenza di preclusione all'esercizio dell'attività imprenditoriale e la possibilità di reperire aliunde collaborazioni o opportunità economiche escludono, secondo una valutazione cautelare, l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla non ammissione a un'agevolazione.
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