Cassazione Penale, Sentenza n. 30242/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro nella parte in cui era stata esclusa l'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.). Gli imputati contestavano le condanne per usura (art. 644 c.p.) e concorso in estorsione (art. 629 c.p.), l'interpretazione delle intercettazioni e dell'attendibilità della persona offesa (Domenico Suppa), nonché la valutazione delle circostanze attenuanti/attenuanti generiche, la quantificazione degli interessi e la ricostruzione fattuale che li avrebbe ritenuti partecipi o concorrenti nella riscossione del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso del Procuratore generale: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame su quel punto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (art. 624 c.p.p.). I ricorsi proposti nell'interesse di Tommaso e Vittorio Raso sono stati rigettati con condanna alle spese; i ricorsi di Luigi Raso e Vincenzo Niutta sono stati dichiarati inammissibili con condanna alle spese e sanzione pecuniaria (euro 3.000 complessivi ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Tutti gli imputati sono stati condannati alla rifusione delle spese della parte civile per il presente grado di giudizio. In sostanza: parziale accoglimento del ricorso del Procuratore generale (annullamento parziale e rinvio), rigetto/inammissibilità degli altri ricorsi e conferma della responsabilità sostanziale con conseguenti condanne alle spese.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante del "metodo mafioso": valutata dalla Corte di legittimità come questione che può ricomprendere anche forme di "evocazione" implicita della forza intimidatrice dell'associazione; non è necessaria una ostentazione plateale per integrare la circostanza, basta che il contesto e i comportamenti inducano assoggettamento e timore nella vittima
art. 629 c.p.
Delitto di estorsione: può concorrere chi, anche come intermediario, con coscienza e volontà contribuisce all'esercizio della pretesa illecita, salvo che agisca per effettivo interesse della vittima o per solidarietà umana
art. 644 c.p.
Delitto di usura: è reato a condotta frazionata/consumazione prolungata; i comportamenti successivi (esazione delle rate) rientrano nella consumazione e possono far rispondere in concorso terzi che contribuiscono al recupero del credito
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione: non è ammessa rivalutazione di merito se non per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regolazione del ricorso per cassazione (richiami formali all'atto di impugnazione e alla riassunzione dei motivi)
art. 192 cod. proc. pen.
Norma processuale citata nelle doglianze difensive (riferita a temi probatori e istruttori), richiamata in motivazione come parte delle contestazioni
art. 624 cod. proc. pen.
Declaratoria di irrevocabilità della responsabilità per la parte della sentenza non toccata dall'annullamento: la Cassazione ha disposto la declaratoria con riguardo alle statuizioni confermate
art. 616 cod. proc. pen.
Sanzioni per ricorso inammissibile: possibilità di irrogare somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione a Luigi Raso e Niutta
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena: il giudice ha discrezionalità nella dosimetria e la motivazione è meno stringente quando la pena è sotto la media edittale
art. 62-bis c.p.
Circostanza attenuante per giovane età: riconosciuta in primo grado per Tommaso e Vittorio e confermata nella valutazione complessiva della Corte d'appello ma non ritenuta prevalente
art. 70, 59 e 118 c.p.
Regole sulla comunicazione delle circostanze (oggettive e soggettive) tra concorrenti nel reato: le aggravanti oggettive si comunicano ai concorrenti se conosciute o ignorate per colpa
art. 393 c.p.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Cassazione conferma che la differenza con l'estorsione è nell'elemento soggettivo; la valutazione probatoria decide tra le due fattispecie
art. 114 c.p.
Circostanza attenuante riconosciuta in parte per il ruolo di intermediario (menzionata nella motivazione di merito)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti di merito: può censurare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; molte contestazioni difensive che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e l'interpretazione di intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione, salvo palesi contraddizioni
- L'aggravante del "metodo mafioso" può emergere anche da forme di "evocazione" implicita della forza intimidatrice dell'associazione: non è necessaria un'ostentazione plateale, conta il contesto e l'effetto di assoggettamento sulla vittima
- Chi funge da intermediario o partecipa materialmente al recupero di crediti usurari/estorsivi può rispondere in concorso se agisce con coscienza e volontà di contribuire alla pretesa illecita; l'interesse effettivo della vittima come scopo dell'intervento può escludere il reato
- Il reato di usura è configurabile come condotta prolungata: pagamenti successivi o comportamenti di riscossione possono costituire momenti consumativi che coinvolgono anche terzi intervenuti successivamente
- In caso di annullamento parziale per vizi di motivazione su un punto specifico (es. aggravante), la Cassazione può rinviare il giudizio al giudice di merito per nuovo esame limitato a quel profilo, lasciando ferme le altre statuizioni giudicate irrevocabili
- Ricorrere in Cassazione richiede attenzione formale: punti non dedotti in appello sono in genere inammissibili in cassazione salvo eccezioni; la Corte può anche sanzionare ricorsi inammissibili (art. 616 c.p.p.)
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