Sentenza del 09/11/2016 n. 22746 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno 1998, con maggiori IVA, IRPEF e IRAP determinate mediante studi di settore. Con il primo motivo ha denunciato l'omessa motivazione e la mancata pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso e della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo ha sostenuto che lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore non fosse sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento, soprattutto in presenza di contabilità regolare, richiedendosi ulteriori elementi probatori da parte dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato cumulativamente come violazione di legge e vizio di motivazione, senza il necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c., senza trascrivere il motivo di appello asseritamente ignorato e senza denunciare correttamente l'omessa pronuncia come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: dopo l'instaurazione del contraddittorio nella fase amministrativa, l'assenza di elementi forniti dal contribuente idonei a superare la ricostruzione dell'Ufficio consente agli studi di settore di assumere valore di presunzione semplice grave, precisa e concordante, con conseguente inversione dell'onere della prova. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e seguenti, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Gli studi di settore possono costituire la base presuntiva per la rideterminazione dei ricavi e del reddito, purché l'Amministrazione abbia instaurato il contraddittorio con il contribuente e quest'ultimo non abbia fornito elementi concreti contrari.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La norma riguarda l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento; nel caso concreto la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché proposta in modo processualmente inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I diversi vizi denunciabili in cassazione devono essere distintamente qualificati e dedotti secondo la loro effettiva natura: la violazione di legge, l'error in procedendo e il vizio di motivazione non possono essere prospettati cumulativamente in modo generico.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le sentenze soggette alla norma era necessario formulare il quesito di diritto o il momento di sintesi; la loro omissione rendeva il motivo inammissibile.
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una specifica domanda o motivo di appello costituisce error in procedendo e deve essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c., non come semplice vizio di motivazione.
D.M. Giustizia n. 55 del 2014
È stato applicato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando un accertamento fondato sugli studi di settore è preceduto da un effettivo contraddittorio con il contribuente, il semplice scostamento non opera automaticamente come prova definitiva, ma può assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante se il contribuente non offre spiegazioni e documenti specifici.
- Il contribuente deve contestare lo scostamento con elementi concreti e documentati, come caratteristiche dell'attività, ubicazione, andamento economico, giacenze, margini, eventi straordinari e dati contabili, non con mere affermazioni o documentazione generica.
- In cassazione ogni censura deve essere qualificata secondo il vizio corretto: l'omessa pronuncia va denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e la censura deve indicare e trascrivere il motivo di appello ignorato, nel rispetto del principio di autosufficienza.
- La regolare tenuta della contabilità, da sola, non neutralizza necessariamente un accertamento basato sugli studi di settore; occorre dimostrare in modo puntuale perché i risultati standardizzati non siano applicabili al caso concreto.
- Il contraddittorio nella fase amministrativa è centrale: il contribuente deve parteciparvi attivamente e produrre tempestivamente gli elementi idonei a spiegare lo scostamento, poiché l'inerzia può determinare l'inversione dell'onere probatorio.
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