Cassazione Penale, Sentenza n. 3052/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra tre reati (due furti in abitazione e un furto di ciclomotore, commessi in un ristretto arco temporale). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 81 c.p. e difetto di motivazione, sostenendo che i reati erano omogenei e finalizzati al procacciamento di mezzi per bisogni primari derivanti da grave precarietà economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è attinente al merito (propone una lettura alternativa dei fatti relativa alla condizione economica del reo) e non censura un vizio di legalità dell'ordinanza. La Corte ha richiamato che la continuazione richiede un momento deliberativo comune a più reati, distinto dalla generale propensione al reato. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione: la Corte sottolinea che per riconoscere la continuazione è necessario un momento deliberativo comune a più reati; non è sufficiente la generale propensione o la situazione di bisogno del reo
art. 611 cod. proc. pen.
Regime procedurale del ricorso in Cassazione: consente il deposito di memorie entro 15 giorni prima dell'udienza; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinvio perché la difesa non ha comprovato impedimenti a rispettare i termini
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui quantificata in €3.000,00)
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla statuizione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati non basta dimostrare omogeneità o una condizione di bisogno: è necessario provare un comune momento deliberativo che accomuni più condotte
- Argomentazioni che rimettono alla valutazione dei fatti e del merito (es. interpretazioni alternative sulla motivazione del reo) non sono idonee a fondare un motivo di cassazione se non indicano un vizio di diritto o di motivazione specifico
- Il mancato rispetto delle regole procedurali per il deposito di memorie o per la discussione (art. 611 c.p.p.) può comportare l'impossibilità di ottenere rinvio o di far valere argomentazioni nuove
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento di somme alla Cassa delle ammende salvo prova che la causa di inammissibilità sia imputabile a fatto non colposo
- Nelle situazioni simili, la difesa dovrebbe raccogliere e documentare elementi concreti che dimostrino una progettualità unitaria (piano comune, modalità ripetute riconducibili a una stessa deliberazione) piuttosto che affidarsi alla sola situazione personale o economica del reo
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