Cassazione Penale, Sentenza n. 14876/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per motivi distinti. Dei Meneghetti ha dedotto vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto costituita e operativa la nuova associazione dedita allo spaccio (in particolare l'incontro al ponte delle Guglie), quando mancavano elementi di concrete operatività e la singola cessione che portò al suo arresto non dimostrerebbe partecipazione stabile all'associazione. Pellegrini e Vianello hanno contestato la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla loro imputazione per rapina aggravata, lamentando l'irrilevanza della testimonianza di Zennaro (presunta de relato), l'imprecisione e margini di errore dei tabulati telefonici, la non decisività dell'uso del dialetto e di altri elementi indiziari che, secondo loro, potrebbero essere stati costruiti ad arte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da tutti e tre i ricorrenti. Ha ritenuto che sussistesse la cosiddetta doppia conforme tra primo grado e appello sulla questione centrale dell'esistenza dell'associazione dedita allo spaccio e che le censure proposte si risolvessero in un sindacato del merito non consentito in sede di legittimità. Quanto a Dei Meneghetti, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione dell'appello in ordine alla sussistenza dell'accordo associativo (anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori e del rinvenimento di utenze telefoniche pertinenti) e ha richiamato il principio secondo cui per l'associazione non è necessaria la consumazione dei reati-fine. Quanto a Pellegrini e Vianello, la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione della attendibilità del teste Zennaro e la congruità della valutazione complessiva delle testimonianze, dei tabulati e delle perquisizioni. Per conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva per i profili di colpa collegati all'irritualità dell'impugnazione (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 309/1990
La norma incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; per la sua configurabilità e per la prova della partecipazione non è necessario che il partecipe abbia consumato i reati-fine. La partecipazione ha forma libera e si configura con un contributo, anche minimo ma non insignificante, alla vita della struttura.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita gli ambiti di impugnazione in Cassazione: rientrano i vizi di motivazione quali la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su punti essenziali; non è consentito il travisamento del fatto inteso come mera diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma in favore della parte resistente quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per profili di colpa legati all'irritualità dell'impugnazione.
Legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
Ha delimitato ulteriormente l'ambito del sindacato di legittimità, impedendo alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione globale del materiale probatorio.
Massime di principio
- In caso di doppia conforme tra primo grado e appello su un punto essenziale, la Corte di Cassazione opera un controllo molto limitato e può dichiarare inammissibili i ricorsi che chiedono una rivalutazione del merito.
- Per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990 non è necessaria la consumazione dei reati-fine: è sufficiente l'accordo stabile e la partecipazione anche minima alla struttura organizzata.
- Le dichiarazioni dei collaboratori e dei testi possono essere ritenute idonee a provare l'esistenza di un accordo associativo se la motivazione dei giudici di merito le valuta adeguatamente e risponde alle censure difensive.
- La prova indiziaria composta da tabulati telefonici, possesso di utenze e riscontri investigativi può essere valorizzata congiuntamente; singoli elementi non decisivi possono però concorrere al quadro probatorio complessivo.
- In cassazione non è sufficiente affermare una diversa plausibile interpretazione delle prove: occorre dimostrare la manifesta illogicità, la contraddittorietà o la mancanza della motivazione su aspetti essenziali per ottenere accoglimento.
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