Cassazione Civile, Sentenza n. 2198/2020 del 30/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (confinanti)
La controversia
La ricorrente aveva convenuto in giudizio i proprietari del fondo confinante, deducendo che questi avessero alterato i confini tra i fondi, originariamente donati dal comune dante causa. Chiedeva, in forza della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 29 febbraio 1988, la restituzione del terreno asseritamente usurpato, il rilascio della porzione necessaria a completare la strada di accesso e il risarcimento dei danni per le asserite usurpazioni e per l'inosservanza degli obblighi convenuti. Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano, con sentenza n. 16/2009 rigettava le domande. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1824 del 3 dicembre 2015, rigettava l'appello, condividendo le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio secondo cui l'accordo era stato sostanzialmente rispettato. In Cassazione la ricorrente formulava tre motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 950 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse invertito l'ordine degli elementi di prova perché aveva assunto come riferimento principale la scrittura privata del 1988, anziché i titoli di provenienza e, in subordine, le mappe catastali; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che il giudice non avesse fondato la decisione sugli atti notarili e sulle testimonianze offerte; con il terzo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su questioni relative al regolamento dei confini, all'actio negatoria, all'interclusione del fondo, al valore confessorio della scrittura, alle spese e alla legittimazione passiva, nonché per ultrapetizione. I controricorrenti avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso per esposizione dei fatti caotica, incoerente e incompleta e avevano chiesto la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile quanto al requisito di esposizione dei fatti previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha respinto congiuntamente i primi due: la stessa ricorrente aveva invocato la scrittura privata del 1988 per determinare i confini e ottenere la restituzione del terreno; il negozio di accertamento amichevole del confine tra proprietari di fondi finitimi assume rilievo probatorio e può essere superato solo allegando concreti elementi idonei a inficiarne la validità. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione proprio sulla scrittura; la ricorrente riconosceva che i confini erano indicati nell'accordo; il rigetto della domanda di ripristino dei diversi confini implicava anche il rigetto della richiesta di rilascio del terreno destinato alla strada; e dalla conferma della sentenza di primo grado risultavano impliciti il rigetto dell'actio negatoria e del motivo sulle spese. La Corte ha inoltre rilevato che non era configurabile l'ultrapetizione attribuita alla decisione d'appello e che questa non aveva negato la legittimazione passiva del convenuto. Ha rigettato la domanda dei controricorrenti di condanna ex art. 96 c.p.c., non ravvisandone i presupposti, e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 3.000 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assume una “rilevanza probatoria, ai fini dell’individuazione di tale confine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità” (così Cass. 18511/2018).
Nel giudizio di regolamento dei confini, quando le parti abbiano determinato amichevolmente il confine con un negozio privato di accertamento, tale accordo ha rilievo probatorio per individuare il confine e può essere superato solo mediante concreti elementi che ne mettano in dubbio la validità.
art. 2697 c.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assume una “rilevanza probatoria, ai fini dell’individuazione di tale confine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità” (così Cass. 18511/2018).
La decisione non enuncia una regola generale autonoma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma afferma che chi intenda superare la rilevanza probatoria dell'accordo privato che determina amichevolmente il confine deve allegare concreti elementi idonei a inficiarne la validità.
art. 115 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assume una “rilevanza probatoria, ai fini dell’individuazione di tale confine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità” (così Cass. 18511/2018).
La Corte ha ritenuto legittimo attribuire rilievo probatorio alla scrittura privata con cui i confinanti avevano determinato amichevolmente il confine; la censura sulla mancata valorizzazione di altri atti e testimonianze non superava tale rilievo.
art. 112 c.p.c.
Il motivo non può essere accolto: circa la rilevanza, ai fini della determinazione dei confini, della scrittura privata del 1988, questa non è certo stata omessa dal giudice d’appello, che su tale scrittura ha basato la sua decisione; quanto al regolamento dei confini, la stessa ricorrente riconosce (p. 22) che essi “risultano indicati in seno alla scrittura privata”, così che non è configurabile omessa pronuncia al riguardo; implicito nel rigetto della domanda di ripristino dei pretesi diversi confini è il rigetto della richiesta di rilascio del terreno necessario per completare la strada di accesso; impliciti nella conferma della sentenza di primo grado devono intendersi il rigetto dell’actio negatoria e il rigetto del motivo sulle spese del giudizio.
Non sussiste omessa pronuncia quando la questione risulta decisa espressamente o quando il rigetto di una domanda comporta implicitamente il rigetto delle pretese dipendenti; nel caso concreto la decisione sulla scrittura e sui confini, insieme alla conferma della sentenza di primo grado, escludeva il vizio denunciato.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso, di cui va affermata l’ammissibilità in relazione alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è articolato in tre motivi.
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile rispetto al requisito di esposizione dei fatti di causa previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nonostante l'eccezione dei controricorrenti.
art. 96, comma 1, c.p.c.
Va rigettata la domanda di condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1, e neppure ricorrono i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, (ratione temporis applicabile alla fattispecie).
La condanna per responsabilità aggravata richiesta dai controricorrenti presuppone i requisiti previsti dall'art. 96, comma 1, c.p.c.; la Corte ha escluso che tali presupposti ricorressero nel caso concreto.
art. 385, comma 4, c.p.c.
Va rigettata la domanda di condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1, e neppure ricorrono i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, (ratione temporis applicabile alla fattispecie).
La Corte ha escluso anche l'applicabilità della condanna prevista dall'art. 385, comma 4, c.p.c., nella disciplina ratione temporis, poiché non ne ricorrevano i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L'accordo privato con cui i proprietari di fondi finitimi determinano amichevolmente il confine per eliminare una situazione d'incertezza costituisce un negozio di accertamento con rilevanza probatoria ai fini dell'individuazione del confine; tale efficacia può essere superata solo mediante concreti elementi idonei a inficiarne la validità.
- Non ricorre omessa pronuncia se il giudice ha deciso la questione in modo espresso o se il rigetto di una domanda principale comporta implicitamente il rigetto di una domanda consequenziale o dipendente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2200/2020 del 30/01/2020
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2214/2020 del 30/01/2020
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2201/2020 del 30/01/2020
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2205/2020 del 30/01/2020
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2204/2020 del 30/01/2020
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2203/2020 del 30/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →