Cassazione Penale, Ordinanza n. 06512/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha esplicitato gli elementi concreti della censura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 giugno 2024, contestando con un unico motivo la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo generico e indeterminato: il ricorso non indica quali specifici elementi della motivazione sarebbero erronei o illogici e non consente quindi al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
"privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen."
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale degli elementi posti a fondamento della censura; la mera contestazione generica della motivazione non è sufficiente e rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, concreta e determinata: non basta una critica meramente assertiva o generica.
- Quando il motivo di ricorso non consente di individuare con precisione i punti della decisione contestati, viene meno il requisito di specificità dell'impugnazione e il ricorso è inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti applicati dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →