Cassazione Civile, Ordinanza n. 03044/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui un avvocato aveva ottenuto la condanna della Camera di commercio al pagamento di euro 2.575,36 a titolo di compenso per prestazioni professionali. L'ente aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Cassino, che l'aveva accolta revocando il decreto ingiuntivo. In appello, però, la Corte d'appello di Roma aveva accolto il gravame del professionista. La Camera di commercio ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. Non risultando adesione del resistente, il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto. Non emergono dal testo motivi sostanziali del ricorso, perché l'estinzione è stata pronunciata per rinuncia prima dell'esame nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con conseguente chiusura del processo di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. La Corte ha anche precisato che, per effetto dell'estinzione del giudizio, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia ritualmente notificata alla controparte determina la chiusura del giudizio di legittimità quando non vi sia adesione della controparte.
art. 391, comma 1, c.p.c.
estinzione del processo di cassazione
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato
La norma non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata e non accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte provvede comunque alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione in base alla soccombenza virtuale o alla disciplina applicabile al caso concreto.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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