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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10491/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando il fatto che l’Agenzia delle Entrate non aveva preso posizione sulla richiesta di compensazione e che la rinuncia era stata ritualmente portata a sua conoscenza prima dell’udienza.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2008 e 2009 in materia di IRPEF, IVA e IRAP, con irrogazione di sanzioni. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento dei ricorsi; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto in parte l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale del contribuente. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nelle more del giudizio ha depositato atto di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla L. n. 225 del 2016, e ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La Corte ha rilevato che la volontà di rinuncia era inequivoca e incondizionata e che la controparte ne aveva avuto conoscenza prima dell’udienza camerale.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    richiamato come base normativa della definizione agevolata dei carichi/ruoli cui il ricorrente ha dichiarato di aver aderito nelle more del giudizio

  • L. n. 225 del 2016

    legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per la disciplina della definizione agevolata

  • art. 390 c.p.c.

    è la norma applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso per cassazione

  • Cass., Sez. U, 24/12/2019, n. 34429

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo se la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’udienza, anche senza notificazione e senza bisogno di accettazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace ai fini estintivi quando sia portata a conoscenza della controparte prima dell’inizio dell’udienza, anche se non formalmente notificata.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione ha natura di atto unilaterale recettizio: l’accettazione della controparte non è necessaria per l’estinzione del processo, ma può rilevare ai fini della regolazione delle spese.
  • Quando il ricorrente manifesta in modo inequivoco e incondizionato la volontà di rinunciare al ricorso, il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio.
  • In presenza di rinuncia espressa e di mancata opposizione della controparte sulla richiesta di compensazione, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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