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Sentenza

Sentenza n. 853/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 629 del 3 aprile 2025, relativa al pagamento di somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società cooperativa agricola ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 629 del 3 aprile 2025, deducendo l'inadempimento della Regione Calabria all'obbligo di pagamento delle somme derivanti dal giudicato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il pagamento era stato effettuato il 9 aprile 2026, dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché le somme dovute sono state pagate nel corso del giudizio, rendendo non più attuale l'interesse all'azione di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese a carico della Regione Calabria in applicazione del principio della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso. La Regione è stata condannata a rimborsare al procuratore antistatario della parte ricorrente euro 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, l'avvenuto pagamento dell'obbligazione oggetto del giudicato ha fatto venir meno la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse attuale alla decisione sull'azione esecutiva.
  • Quando l'amministrazione adempie all'obbligo sancito dal giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se la materia del contendere è cessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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