Sentenza n. 853/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 629 del 3 aprile 2025, relativa al pagamento di somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa agricola ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 629 del 3 aprile 2025, deducendo l'inadempimento della Regione Calabria all'obbligo di pagamento delle somme derivanti dal giudicato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il pagamento era stato effettuato il 9 aprile 2026, dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché le somme dovute sono state pagate nel corso del giudizio, rendendo non più attuale l'interesse all'azione di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese a carico della Regione Calabria in applicazione del principio della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso. La Regione è stata condannata a rimborsare al procuratore antistatario della parte ricorrente euro 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, l'avvenuto pagamento dell'obbligazione oggetto del giudicato ha fatto venir meno la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse attuale alla decisione sull'azione esecutiva.
- Quando l'amministrazione adempie all'obbligo sancito dal giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se la materia del contendere è cessata.
Come è indicizzato
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