Cassazione Penale, Sentenza n. 8390/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Raffaelli aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Firenze che lo aveva confermato colpevole del reato di truffa. I difensori deducevano, tra l'altro, incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca (sostenendo che il luogo del fatto fosse la Conservatoria di Civitavecchia per le trascrizioni), erronea applicazione delle norme sulla recidiva e della disciplina sulle cause di estinzione, mancata considerazione che non ci fu induzione in errore né atto dispositivo da parte della persona offesa, e infondatezza del risarcimento civile. Il PM aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione, mentre la difesa chiedeva l'accoglimento del ricorso per insussistenza del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per non sussistenza del fatto contestato. Ha ritenuto che non sussistessero i requisiti del reato di truffa: non vi fu induzione in errore della Regione Lazio né alcun atto dispositivo compiuto dalla persona offesa (i trasferimenti erano nulli e la titolarità di Lombardi era stata giudicata inesistente in sede civile). Conseguentemente sono state revocate anche le statuizioni civili. Il motivo dell'annullamento non è la prescrizione, ma l'assenza del fatto tipico.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte rileva che per la truffa è necessario un inganno che determini un atto dispositivo della vittima, con conseguente profitto per l'agente e danno per l'offeso; nel caso in esame mancavano induzione in errore e atto dispositivo, per cui il fatto non è integrato
art. 110 cod. pen.
Il giudice valutava le censure sul concorso di persone: i difensori contestavano l'applicazione del concorso, ma la decisione principale è fondata sull'insussistenza del fatto di truffa, che rende irrilevante la configurazione del concorso
art. 185 cod. pen.
Riguarda la responsabilità civile derivante dal reato; la Corte ha ritenuto infondate le statuizioni civili perché mancava il fatto criminoso e il nesso causale fra condotta e danno
art. 157 comma 2 cod. pen.
Citato in relazione alla recidiva: i difensori contestavano l'applicazione della recidiva qualificata; la Corte ha affrontato la questione ritenendo irrilevante l'aggravante in presenza di insussistenza del fatto
art. 161 comma 2 cod. pen.
Richiamato in relazione alla recidiva e al calcolo della pena; nella motivazione si censurava l'erronea applicazione ma la Cassazione ha deciso per l'annullamento per non sussistenza del fatto
art. 99 comma 3 cod. pen.
Citato in connessione con la recidiva e il regime delle circostanze: i difensori sostenevano errata applicazione, ma la pronuncia definitiva ha escluso la rilevanza per mancanza del fatto
art. 445 comma 2 cod. proc. pen.
Riferito all'estinzione di reati per sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: i difensori sostenevano che la recidiva fosse estinta ai sensi di tale norma; la Corte non ha dovuto approfondire ulteriormente, avendo annullato per insussistenza del fatto
Massime di principio
- Per il reato di truffa è indispensabile l'esistenza di un'inganno che determini un atto dispositivo volontario della vittima: senza atto dispositivo né consenso (anche viziato) della vittima, il reato non si configura.
- La consumazione della truffa si collega al momento e al luogo in cui si realizza l'atto dispositivo opponibile che trasferisce la disponibilità della cosa; se gli atti negoziali sono nulli o privi di efficacia trasferitiva, non si può ritenere avvenuta la consumazione.
- Le questioni di competenza territoriale devono essere valutate considerando il luogo della consumazione del reato (locus commissi delicti), che coincide con il luogo in cui si realizza l'effetto tipico (es. trasferimento opponibile), non necessariamente con il luogo della sola trascrizione se questa non produce l'effetto disposito.
- La configurazione di recidiva o altre aggravanti richiede accertamenti specifici: se il fatto principale non è provato o è inesistente, le contestazioni sulle circostanze sono ininfluenti.
- La condanna al risarcimento civile impone prova del danno e del nesso causale con la condotta penalmente rilevante; se la fattispecie penale è assente (o gli atti sono nulli), le pretese risarcitorie non possono essere confermate.
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