Cassazione Civile, Ordinanza n. 20608/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativa all'anno 2010, contestandola sia a una ricevitoria italiana sia al bookmaker estero quale coobbligato. La CTP aveva accolto i ricorsi ritenendo, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, che per i periodi anteriori al 2010 la ricevitoria non fosse tenuta al tributo e che, in via solidale, non lo fosse neppure il bookmaker. In appello, però, la CTR della Toscana aveva accolto il gravame dell'Agenzia limitatamente alla posizione della bookmaker, affermandone la responsabilità. In cassazione la società ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, l. 220/2010 e dalla sentenza costituzionale n. 27/2018; (2) errata individuazione del presupposto soggettivo dell'imposta; (3) errata individuazione del presupposto territoriale, anche per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; (4) violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, oltre che dell'art. 112 c.p.c.; (5) nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. In via preliminare era stata anche chiesta la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma la Corte ha ritenuto la richiesta infondata alla luce della giurisprudenza unionale già formatasi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, richiamando la sentenza della Corte di giustizia C-788/18 e ritenendo già chiarita la compatibilità della disciplina italiana con l'art. 56 TFUE. Nel merito ha affermato che, per l'imposta unica sulle scommesse, il quadro normativo vigente e la giurisprudenza costituzionale e unionale conducono a ritenere soggetti passivi, per le annualità antecedenti al 2011, i bookmaker (anche esteri e anche senza concessione), mentre la posizione delle ricevitorie è stata incisa solo dalla pronuncia della Corte costituzionale per il limite temporale individuato in quella decisione. Ha inoltre ribadito che il presupposto territoriale si radica nelle attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolte in Italia, non nella sola conclusione del contratto, e ha escluso la violazione dell'art. 401 della direttiva IVA, poiché il tributo in questione non ha natura di imposta sul volume d'affari. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
è stato invocato per chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma la Corte ha ritenuto la questione non necessaria alla luce della giurisprudenza già consolidata.
art. 104, terzo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
richiamato nella richiesta di rinvio alla Grande Sezione, ma la Corte ha negato la necessità di attivare il meccanismo richiesto.
art. 158 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
richiamato nel medesimo istanza preliminare di rinvio pregiudiziale.
art. 16 dello statuto della Corte di giustizia
richiamato a sostegno della richiesta di rinvio alla Grande Sezione.
art. 56 TFUE
la Corte afferma che non osta alla normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse, poiché non introduce una discriminazione in base alla sede del bookmaker e consente restrizioni giustificate da motivi imperativi di interesse generale.
art. 57 TFUE
richiamato dalla ricorrente nell'istanza pregiudiziale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel rigettare la richiesta.
art. 52 TFUE
richiamato dalla ricorrente nell'istanza pregiudiziale.
art. 3 d.lgs. n. 504/1998
la Corte lo interpreta, in combinazione con l'art. 1, comma 66, l. 220/2010, nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche senza concessione; per le annualità anteriori al 2011 resta soggetto passivo il bookmaker.
art. 1, comma 66, l. n. 220/2010
norma interpretativa che chiarisce l'ambito soggettivo del tributo; la Corte ne conferma la portata nel senso di attrarre il bookmaker tra i soggetti passivi e di prevedere solidarietà con il gestore per conto terzi, ma nei limiti temporalmente rilevanti fissati dalla Corte costituzionale.
art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288/1998
richiamato dal ricorrente in relazione al presupposto territoriale dell'imposta.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia su alcuni profili, ma la Corte rigetta le censure perché i punti erano già coperti dalla motivazione e dalla giurisprudenza consolidata.
art. 401 della direttiva 2006/112/CE
la Corte ribadisce che non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.
art. 1, comma 64, l. n. 220/2010
richiamato come espressione delle finalità nazionali di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione nel settore del gioco.
art. 16 del D.M. 10 marzo 2006, n. 111
indicato come disposizione che prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.
art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014
richiamato per descrivere il criterio di determinazione dell'imponibile forfetario del tributo.
art. 10, n. 6, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per evidenziare che la disciplina IVA esenta le operazioni di raccolta delle scommesse, evitando il cumulo con il tributo speciale.
art. 39, comma 13, D.L. n. 269/2003
richiamato quale esempio della struttura dei prelievi collegati al gioco, ancorati all'utilizzazione degli apparecchi e non al volume d'affari.
art. 1 del d.P.R. n. 640/1972
richiamato per il parallelismo storico con l'imposta sugli intrattenimenti e il riferimento al concreto esercizio del gioco.
art. 6 del D.L.vo 14 aprile 1948, n. 496
richiamato come antecedente storico della disciplina tributaria del gioco.
Massime di principio
- Nel tributo sulle scommesse, il presupposto impositivo non coincide con la sola conclusione del contratto, ma con l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio dello Stato, comprensiva della registrazione della giocata e del rilascio della ricevuta.
- Per le annualità anteriori al 2011, il soggetto passivo dell'imposta unica può essere il bookmaker che gestisce le scommesse, anche se stabilito all'estero e anche in assenza di concessione; la disciplina interpretativa del 2010 va letta in combinazione con la norma originaria e con i limiti temporali fissati dalla Corte costituzionale.
- La responsabilità della ricevitoria che opera per conto di un bookmaker privo di concessione non può essere affermata oltre i limiti temporali e sistematici definiti dalla Corte costituzionale; per il periodo controverso il tributo resta riferibile al bookmaker secondo il quadro normativo risultante.
- L'art. 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta le scommesse raccolte sul territorio nazionale e, in solido, i mandanti esteri del centro di trasmissione dati, quando la disciplina non differenzia in base al luogo di stabilimento e persegue obiettivi imperativi di interesse generale.
- L'art. 401 della direttiva IVA consente agli Stati membri di mantenere o introdurre tributi speciali su giochi e scommesse, purché non abbiano natura di imposta sul volume d'affari; il cumulo con l'IVA non è di per sé vietato se la disciplina dell'IVA esenta l'operazione interessata.
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