Cassazione Civile, Ordinanza n. 24558/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune di Napoli ha liquidato una maggiore IMU per l’anno 2013 sulla base di una rendita catastale più elevata, derivante da un precedente atto di rettifica/classamento catastale. Il contribuente ha contestato in appello, e poi in cassazione, sia la validità della notifica dell’avviso catastale sia l’efficacia della rendita ai fini IMU. In particolare, ha dedotto: (1) la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancanza di prova dell’esistenza e della sottoscrizione dell’atto di rettifica, poiché in giudizio sarebbe stata depositata solo una "minuta ad uso ufficio"; (2) la violazione dell’art. 74 della l. n. 342/2000, dell’art. 7, comma 6, e dell’art. 14 della l. n. 890/1982, nonché dell’art. 60, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica dell’avviso di accertamento catastale fosse irregolare perché eseguita tramite modalità postale diretta/attinente agli atti giudiziari senza la raccomandata informativa in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario; (3) la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 l. n. 890/1982 per asserita irragionevole disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa, anche in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. e agli artt. 6 e 13 CEDU.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha prima respinto l’istanza di riunione con altri ricorsi e l’istanza di sospensione per la pendenza di una querela di falso, osservando che tale giudizio non incide sul proseguimento del giudizio di cassazione e che l’eventuale falsità potrà essere fatta valere in revocazione. Nel merito, ha escluso l’omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse implicitamente rigettato la contestazione sulla "minuta ad uso ufficio" valorizzando la notifica e la mancata impugnazione dell’atto di rettifica catastale. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la notifica diretta a mezzo posta degli atti fiscali segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede la raccomandata informativa prevista per le notifiche ex l. n. 890/1982; ha inoltre considerato la censura non scrutinabile sotto il profilo del vizio di violazione di legge, perché investiva un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Ha infine escluso la necessità di rimettere nuovamente la questione alla Corte costituzionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ritiene sufficiente il livello di conoscibilità garantito dalla notifica diretta, fermo restando il possibile ricorso alla rimessione in termini ove manchi in concreto la conoscenza effettiva per causa non imputabile. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla modalità di notifica.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la questione risulta implicitamente disattesa dalla decisione complessiva del giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque deciso implicitamente sulla doglianza.
art. 115 c.p.c.
Non è stata ravvisata violazione dell’art. 115 c.p.c. perché la decisione non si è fondata su una prova non allegata, ma sulla mancata impugnazione dell’atto catastale e sulla validità della notifica.
art. 74, l. 21 novembre 2000, n. 342
Richiamato dal ricorrente per contestare l’efficacia della rendita catastale ai fini dell’imposizione IMU.
art. 7, comma 6, l. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato per sostenere l’asserita irregolarità della notificazione.
art. 14, l. 20 novembre 1982, n. 890
La Corte ribadisce che, per la notificazione diretta a mezzo posta degli uffici finanziari, non è necessaria la raccomandata informativa prevista per altre forme di notificazione.
art. 60, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della nullità della notifica; la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato come base della notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento da parte degli uffici finanziari.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
Indicata come strumento di rimessione in termini in caso di mancata conoscenza effettiva dell’atto per causa non imputabile.
art. 6, l. 27 luglio 2000, n. 212
Viene valorizzato per un’applicazione estensiva della rimessione in termini a tutela del contribuente che non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto.
art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione al termine per impugnare l’atto tributario e alla possibile rimessione in termini.
art. 2729 c.c.
Il giudice valuta, con prudente apprezzamento, gli elementi presuntivi offerti dal destinatario per dimostrare la mancata conoscenza effettiva dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 3, 24, 111, 117 Cost.
Invocati per censurare la disciplina della notifica diretta e l’asserita lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati per contestare la compatibilità convenzionale della disciplina; la Corte si conforma alla giurisprudenza costituzionale che ne esclude la violazione nei limiti indicati.
Massime di principio
- La notificazione diretta a mezzo posta degli atti fiscali da parte degli uffici finanziari segue la disciplina del servizio postale ordinario e non richiede, di regola, l’invio della raccomandata informativa prevista per le notifiche eseguite tramite gli ausiliari dell’ufficiale giudiziario.
- La doglianza per omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito abbia implicitamente rigettato la questione nel percorso logico-giuridico della decisione, anche se non l’ha affrontata espressamente.
- Non può denunciarsi violazione di legge per contestare, in realtà, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla modalità concreta di notifica o su altri presupposti fattuali della decisione.
- La mancanza di effettiva conoscenza dell’atto, ove non imputabile al destinatario, può essere fatta valere tramite rimessione in termini, con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice sulla base di elementi presuntivi.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla notifica diretta non va riproposta quando la Corte costituzionale abbia già ritenuto sufficiente il livello di conoscibilità assicurato dal sistema e compatibile con il diritto di difesa.
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