Cassazione Civile, Ordinanza n. 21922/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'errore materiale e ha disposto la correzione dell'intestazione dell'ordinanza n. 7251/2022, sostituendo il nominativo del difensore erroneamente indicato con quello del nuovo difensore effettivamente costituito. Si tratta quindi di una correzione formale del provvedimento precedente, senza incidenza sul dispositivo sostanziale già pronunciato.
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il procedimento trae origine da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, la quale aveva confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente. Successivamente è stato rilevato un errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza n. 7251/2022: veniva indicato come difensore del ricorrente un avvocato diverso da quello effettivamente subentrato nella difesa. Dagli atti risultava infatti che il nuovo difensore aveva depositato comparsa di costituzione a seguito di revoca del precedente difensore. Il ricorso odierno è quindi un'istanza di correzione dell'errore materiale limitata alla rettifica dell'intestazione del provvedimento, non al merito della protezione internazionale.
Massime di principio
- L'errore materiale nel provvedimento giudiziario è correggibile quando riguardi dati formali o meramente redazionali, come l'indicazione del difensore in intestazione, e risulti agevolmente desumibile dagli atti.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio della precedente pronuncia, ma serve a riallineare il testo del provvedimento alla realtà processuale documentata.
- Quando la sostituzione del difensore risulta da una regolare comparsa di costituzione depositata agli atti, l'intestazione del provvedimento deve riportare il nominativo del difensore effettivamente subentrato.
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