Cassazione Penale, Sentenza n. 44399/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava quattro vizi principali: (1) nullità/invalidità della celebrazione del processo in absentia per mancata effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato a seguito della sua partenza per la Romania e della contestuale elezione di domicilio e notifica presso lo studio del difensore; (2) mancata prova dell'uso da parte del ricorrente dell'arma impropria (arpione) e assenza del contributo causale e soggettivo dell'imputato rispetto all'aggravante dell'uso di arma; (3) inaffidabilità e frazionamento della prova dichiarativa, con critiche allo scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa e di riscontro (sorella); (4) errata valutazione nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto della personalità e dei precedenti dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come non fondato. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la celebrazione del processo in absentia: la trasformazione della nomina da difensore d'ufficio a difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio dimostravano la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e non era stata fornita prova idonea a vincere la presunzione relativa di conoscenza. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che l'aggravante dell'uso di arma impropria era correttamente riconosciuta: in caso di concorso di persone l'imputazione soggettiva delle aggravanti si valuta con il criterio dell'art.59, comma 2, cod. pen. (conoscenza o ignoranza per colpa), e nel caso di specie l'arma era stata posta sul luogo e il suo uso risultava prevedibile. Sul terzo motivo è stato confermato che la condanna era fondata su una pluralità di fonti (deposizioni, referto medico, accertamenti di polizia) e che le dichiarazioni della persona offesa, debitamente valutate e integrate da riscontri, potevano legittimamente sostenere la sentenza (richiamo ai criteri di valutazione di Sez. U. "Bell'Arte"). Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena e il diniego delle attenuanti generiche, considerata la personalità dell'imputato e i precedenti. È stata disposta la condanna alle spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato e individua presunzioni di conoscenza (elezione di domicilio, nomina difensore, notifiche). La Corte evidenzia che si tratta di presunzioni relative che possono essere superate da prova contraria, ma la trasformazione della nomina in fiduciaria e la elezione di domicilio costituiscono indici forti di effettiva conoscenza del procedimento.
art. 585 cod. pen.
Aggravante per i fatti commessi con l'uso di armi; ha natura oggettiva ma la sua estensione ai concorrenti richiede il minimo coefficiente soggettivo previsto dall'art.59, comma 2 (conoscenza o colpa).
art. 59 comma 2 cod. pen.
Stabilisce il criterio di imputazione soggettiva delle circostanze: sono riconosciute se conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore da colpa; applicabile anche alle aggravanti oggettive nei confronti dei concorrenti.
art. 118 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; non esclude l'applicazione del criterio di imputazione soggettiva delle aggravanti previsto dall'art.59 agli altri concorrenti.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa: possono fondare la condanna se la credibilità e l'attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate; non è sempre richiesto un riscontro materiale.
art. 194 cod. proc. pen.
Norme sul giudizio sulla attendibilità delle dichiarazioni e sui limiti della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione complessiva e non frazionata delle dichiarazioni.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; la Corte ne ha dato interpretazione restrittiva in assenza di elementi concreti a favore dell'imputato.
art. 6 CEDU (richiamato in motivazione)
Il principio di diritto europeo sul diritto a un giusto processo e alla partecipazione: l'ignoranza incolpevole può giustificare anomalie ma è esclusa quando vi sia prova della conoscenza del procedimento (es. elezione di domicilio/nomina di difensore di fiducia).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per la parte che propone ricorso rigettato; applicata nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- La trasformazione della nomina da difensore d'ufficio in difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio costituiscono indici forti di conoscenza del procedimento: in assenza di prova contraria il processo in absentia è legittimo.
- La presunzione di conoscenza prevista dall'art.420-bis è relativa: l'imputato può disapplicarla solo fornendo elementi idonei a dimostrare l'ignoranza incolpevole; l'onere di diligenza grava sull'imputato che ha compiuto atti processuali o ha nominato difensore fiduciario.
- L'aggravante per uso di arma impropria, pur avente natura oggettiva, può essere estesa ai concorrenti se è configurabile il minimo coefficiente soggettivo dell'art.59(2) (conoscenza o colpa) e se il contesto rende prevedibile l'uso dell'arma da parte di un concorrente.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento della condanna se la loro credibilità e attendibilità intrinseca sono motivate e, preferibilmente, corroborate da altre fonti (referti, accertamenti di polizia, dichiarazioni di riscontro).
- Per ottenere attenuanti o far cadere aggravanti in situazioni di concorso, il ricorrente deve proporre elementi concreti e specifici che incidano sul contributo causale e sulla prevedibilità dell'evento; mere affermazioni generiche o contraddittorie non sono sufficienti.
- In casi di processo penale con elementi transnazionali (allontanamento all'estero), mantenere contatti con il difensore e curare le notifiche è essenziale per evitare che venga ritenuta la volontaria sottrazione o la colpevole inattività.
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