Cassazione Civile, Ordinanza n. 02781/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il costruttore di un edificio poi divenuto condominio ad arretrare una parete dell’immobile sino alla distanza legale di dieci metri dal fabbricato confinante dei ricorrenti, per violazione delle distanze tra costruzioni. Nel successivo processo esecutivo per obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., il giudice dell’esecuzione aveva individuato le modalità tecniche di demolizione/arretramento aderendo a una soluzione del consulente tecnico. I creditori procedenti avevano contestato tale ordinanza sostenendo che non desse esatta attuazione al titolo, perché avrebbe dovuto essere arretrata l’intera parete interna della risega e non soltanto due spicchi. Il ricorso per cassazione censurava la decisione d’appello che aveva respinto l’opposizione proposta dai ricorrenti contro l’ordinanza del G.E., lamentando l’erroneità della qualificazione dell’azione e della valutazione del merito. La Corte rileva però che il creditore procedente non è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché tale rimedio è riservato a chi contesta il diritto del creditore a procedere esecutivamente; il rimedio astrattamente corretto era l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento del G.E. che determinava le modalità di esecuzione. Ne discendeva la tardività originaria dell’opposizione e l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza resa su un’opposizione agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto erronea la qualificazione dell’istanza come opposizione all’esecuzione: la contestazione dei creditori procedenti riguardava in realtà il provvedimento del giudice dell’esecuzione sulle modalità attuative del titolo, dunque un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Poiché tale opposizione era già tardiva e, inoltre, la sentenza di primo grado non era appellabile, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Venezia. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di appello e di legittimità.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
norma richiamata come base della violazione delle distanze legali tra costruzioni accertata nel giudizio di merito
art. 9 D.M. 1444/1968
norma richiamata tra quelle violate nella costruzione dell’edificio
art. 612 c.p.c.
disciplina l’esecuzione degli obblighi di fare, nel cui ambito il giudice dell’esecuzione individua le modalità di attuazione del titolo
art. 615 c.p.c.
rimedio non esperibile dal creditore procedente, perché è volto a contestare il diritto del creditore a procedere in executivis
art. 617 c.p.c.
è il rimedio corretto per contestare i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che determinano le modalità di esecuzione del titolo; nel caso concreto l’opposizione andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi
art. 380bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta di definizione anticipata del giudizio
art. 615, comma 2, c.p.c.
indicata come base formale dell’atto di citazione originariamente proposto dai ricorrenti
art. 617, comma 2, c.p.c.
richiamato nel passaggio in cui la Corte osserva che il rimedio corretto contro il provvedimento del G.E. era l’opposizione agli atti esecutivi
Massime di principio
- Il creditore procedente non ha interesse né legittimazione a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché tale opposizione è diretta a contestare il diritto della controparte a procedere forzatamente.
- Quando la doglianza investe il provvedimento del giudice dell’esecuzione che determina le modalità concrete di attuazione del titolo, il rimedio corretto è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non l’opposizione all’esecuzione.
- Se un’opposizione proponibile solo come opposizione agli atti esecutivi è proposta tardivamente, il vizio incide originariamente sul suo ammissibilità e travolge anche i successivi gradi di impugnazione.
- La sentenza resa su una controversia che avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi non è appellabile, con conseguente inammissibilità del gravame e possibilità per la Cassazione di cassare senza rinvio.
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