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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1754/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a servitù di passaggio pedonale e carrabile sulle particelle del foglio 122 del Comune di Lucca (in particolare particelle 97 e 98). Martinelli (dante causa e poi suoi eredi) agiva con actio negatoria per far cessare i transiti non autorizzati sulle particelle 97 e 98; Bonavena deduceva che le aree facevano parte dell'aia comune (vecchia particella 267) e, in via riconvenzionale, chiedeva il riconoscimento per usucapione di una porzione di 3 metri lineari della particella 98; Mariani e Verdigi chiedevano in via riconvenzionale la costituzione coattiva della servitù per il loro fabbricato o, in alternativa, la tutela del loro accesso. In primo grado il Tribunale accertò l'uso comune sulle particelle 93, 95 e 97, rigettò l'actio negatoria di Martinelli per la 97, respinse l'usucapione sulla 98; in appello la Corte d'Appello confermò in gran parte il primo grado ma riconobbe l'usucapione della porzione di 3 metri della particella 98 a favore di Bonavena. I ricorrenti in Cassazione dedussero vari motivi volti a denunciare extrapetizione, omissioni di pronuncia e vizi nella valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: respinto la generalità delle censure e dichiarato inammissibili o assorbiti diversi motivi; però ha accolto il quinto motivo dei ricorrenti ritenendo che la Corte d'Appello abbia omesso di pronunciarsi sull'actio negatoria proposta dagli eredi di Martinelli nei confronti di Mariani e Verdigi in relazione alla particella 98 (i quali, a differenza di Bonavena, non avevano chiesto usucapione). Perciò la decisione di merito è stata annullata limitatamente a tale omissione e la causa è stata rinviata al giudice di rinvio per decidere anche su quella domanda e per adeguare la regolazione delle spese in funzione dell'esito complessivo. Gli altri motivi (tra cui la richiesta di rinnovata valutazione probatoria e le censure sugli oneri della prova) sono stati respinti o dichiarati inammissibili; il giudice di rinvio dovrà altresì provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5

    Strumenti di censura istruttoria e di motivazione esperibili in cassazione; la Corte ha valutato i motivi alla luce dei limiti del giudizio di legittimità, dichiarando inammissibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione del merito o erano insufficientemente specifiche

  • art. 99 c.p.c.

    Regole sulla decisione conforme alle conclusioni delle parti: la Corte ha richiamato la necessità che la pronuncia non travalichi le domande, valutando la questione di extrapetizione

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del contraddittorio e necessità di pronunciare sulle domande proposte dalle parti; la Cassazione ha rilevato omissione di pronuncia in relazione all'actio negatoria verso Mariani e Verdigi

  • art. 132 c.p.c. comma 2 n.4

    Regole sulla decisione rispetto alle richieste di parte e limiti della pronuncia: invocato nella critica di extrapetizione/ultrapetizione

  • art. 111 Cost. comma 6

    Principio del giusto processo e motivazione delle decisioni; richiamato dai ricorrenti nella critica della motivazione, valutato dalla Corte alla luce dei limiti di censura in cassazione

  • art. 2697 cod. civ.

    Onere della prova; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non dimostrassero un errore nell'imposizione dell'onere probatorio ma contestassero la valutazione del merito, non sindacabile in cassazione

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Regole di assunzione e valutazione delle prove; la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle sezioni unite sul fatto che la semplice diversa valutazione delle prove non integra violazione di questi articoli in cassazione

  • art. 1158 cod. civ.

    Riferimento richiamato dai ricorrenti in relazione alla usucapione e alla prova del possesso, ma la censura sulla valutazione probatoria è stata ritenuta inammissibile

Massime di principio

  • Quando un'area è riconosciuta come proprietà esclusiva del ricorrente, il giudice deve pronunciarsi anche sulle domande di actio negatoria dirette a impedire il transito di terzi, anche se alcuni di questi non hanno chiesto usucapione.
  • L'accertamento di uso comune di porzioni di aia può assorbire domande riconvenzionali di costituzione coattiva della servitù: se l'uso comune garantisce l'accesso, viene meno l'interesse a una servitù coattiva per il proprietario che già accede.
  • In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del materiale probatorio: le doglianze che mirano a rinnovare la valutazione delle prove o a ottenere un diverso apprezzamento probatorio sono in genere inammissibili.
  • Le censure per omissione di pronuncia o extrapetizione devono indicare chiaramente la ratio della decisione impugnata e mostrare l'effettiva violazione del divieto di travalicare le conclusioni; se la decisione incide sui diritti di terzi la pronuncia può estendersi anche a chi non aveva formulato esplicita domanda purché vi sia interesse.
  • La regolazione delle spese segue l'esito definitivo: se la Corte di legittimità annulla in parte e rinvia, il giudice di rinvio dovrà ridefinire la ripartizione delle spese tenendo conto dell'esito complessivo e della reciproca soccombenza ove accertata.

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