Cassazione Civile, Ordinanza n. 32555/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza prefettizia con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 572,00 per la violazione dell'art. 126-bis cod. strada, per non avere comunicato i dati personali del conducente di un veicolo che aveva superato i limiti di velocità. Il destinatario dell'ordinanza aveva proposto opposizione, poi respinta in primo grado e in appello dal Tribunale di Pisa. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, cod. strada, sostenendo che un'interpretazione costituzionalmente orientata avrebbe dovuto ammettere la possibilità di rendere una dichiarazione negativa; ha inoltre dedotto che il modulo ricevuto non prevedeva uno specifico campo per la dichiarazione negativa. Con il secondo motivo ha riproposto questione di legittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il fatto che il soggetto sanzionato non aveva reso alcuna dichiarazione, neppure negativa, e aveva richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che distingue tra totale inerzia e dichiarazione negativa con giustificazioni. Ha ritenuto inoltre manifestamente infondata la riproposizione della questione di costituzionalità, già più volte respinta dalla Corte costituzionale. Ha quindi applicato l'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., dichiarando l'inammissibilità del ricorso e dando atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 126-bis cod. strada
impone all'interessato di comunicare i dati del conducente; la totale omissione della risposta è sanzionabile, mentre la dichiarazione negativa può essere oggetto di valutazione giudiziale alla luce delle ragioni addotte.
art. 180, comma 8, cod. strada
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 126-bis; non ne emerge una interpretazione autonoma diversa da quella riferita all'obbligo di collaborazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il filtro di inammissibilità opera quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato di legittimità; va valutato per ciascun motivo al momento della decisione.
art. 334, comma 2, c.p.c.
l'inammissibilità ex art. 360-bis può rilevare ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva.
art. 348-bis c.p.c.
richiamato per evidenziare la funzione di filtro e la natura acceleratoria della declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte cost. n. 165/2008
ha escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina, distinguendo tra mancata risposta e dichiarazione negativa giustificata.
ordinanza Corte cost. n. 434/2007
ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina.
ordinanza Corte cost. n. 306/2009
ha ribadito la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate sulla disciplina.
ordinanza Corte cost. n. 210/2011
ha ulteriormente confermato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.
Cass., Sez. 2, n. 9555 del 18/4/2018
richiamata per confermare l'orientamento secondo cui la dichiarazione negativa può essere valutata dal giudice, mentre il totale silenzio resta sanzionabile.
Cass., S.U., n. 7155 del 21/3/2017
ha affermato che lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. deve essere effettuato per ciascun motivo e alla luce dell'orientamento di legittimità esistente al momento della decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di obbligo di comunicazione dei dati del conducente, la totale omissione di risposta all'invito dell'autorità integra condotta sanzionabile; è invece distinta la dichiarazione negativa, che può essere scrutinata dal giudice in relazione alle giustificazioni addotte.
- La mancanza di uno specifico campo prestampato per la dichiarazione negativa nel modulo non esonera il destinatario dall'obbligo di collaborare con l'amministrazione, potendo egli comunque rappresentare le ragioni della mancata indicazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'orientamento di legittimità consolidato.
- La riproposizione di questioni di legittimità costituzionale già più volte dichiarate infondate o manifestamente infondate dalla Corte costituzionale può essere valutata come motivo manifestamente infondato e non idoneo a superare il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il giudizio di conformità all'orientamento consolidato va compiuto per ciascun motivo e con riferimento alla situazione giurisprudenziale esistente al momento della decisione.
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