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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46349/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.). A suo avviso i fatti contestati (il versamento annuale di circa euro 15.000, la presunta intermediazione in favore di altri associati e la veicolazione di una missiva tra esponenti della 'ndrina Bellocco) non configurerebbero un contributo volontario e sinallagmatico all'associazione ma, piuttosto, indicherebbero un rapporto estorsivo o comunque una condizione di vittimizzazione. Ha inoltre censurato la sussistenza delle esigenze cautelari, invocando il cosiddetto tempo silente trascorso dai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto la doglianza. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame che aveva qualificato il rapporto tra il ricorrente e la cosca come sinallagmatico e di reciproco vantaggio (pagamenti e supporto nelle gare, gestione lavori, recupero crediti) e ha dato rilievo alla disponibilità del ricorrente a veicolare comunicazioni riservate tra i vertici dell'associazione (la missiva letta e poi bruciata). Quanto al tempo silente, la Corte ha confermato che il decorso temporale da solo non basta a escludere le esigenze cautelari: occorrono elementi concreti di interruzione dei rapporti o di allontanamento dall'associazione. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. (concorso)

    Usato per inquadrare la partecipazione del ricorrente quale contributo a fatti commessi da altri; la Corte ricorda che il controllo in Cassazione sulla motivazione è limitato e non può rivedere i fatti.

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La condotta dell'imprenditore che instaura un rapporto di reciproci vantaggi con la cosca può configurare il concorso esterno in associazione mafiosa anche se non formalmente inserito nella struttura criminale.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione esigenze cautelari)

    La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di particolare allarme sociale non è superata dal semplice decorso del tempo; serve prova concreta dell'interruzione dei rapporti o dell'esaurimento dell'attività associativa.

Massime di principio

  • Il versamento di somme periodiche a esponenti di una cosca, se inserito in un quadro di rapporti di favori reciproci (agevolazioni in gare, gestione lavori, recupero crediti), è indicativo di un rapporto sinallagmatico e può costituire grave indizio di concorso esterno in associazione mafiosa.
  • La disponibilità a far circolare comunicazioni riservate tra vertici della consorteria (anche mediante consegna e lettura di missive) è in re ipsa un contributo rilevante alla continuità e alla gestione dell'associazione e alleggerisce la necessità di prove sul contenuto specifico della comunicazione.
  • Il cosiddetto tempo silente (decorso di tempo tra fatti e misura) non è sufficiente da solo a escludere le esigenze cautelari; per superare la presunzione di pericolo di reiterazione occorrono elementi concreti e attivi che dimostrino l'interruzione dei rapporti con l'associazione (es. trasferimento, cessazione netta di contatti).
  • In Cassazione il controllo sulle misure cautelari è limitato: non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti se non quando emerga manifesta illogicità o violazione di norme; le censure che chiedono una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili.
  • La qualificazione di un imprenditore come 'colluso' piuttosto che 'vittima' dipende dagli elementi che mostrano reciprocità di vantaggi; l'assenza di minacce esplicite e la sospensione dalle attività in caso di mancato pagamento possono essere interpretate come indice di un rapporto contrattuale di favore e non di estorsione.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è utile documentare in modo concreto l'assenza di scambi di vantaggi (contratti, gare vinte senza ingerenze), l'interruzione effettiva dei contatti con soggetti associati e ogni elemento che provi la condizione di costrizione o vittimizzazione, non limitandosi a contestazioni generiche.

Testo integrale

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