Ordinanza n. 341/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza e decisione di ritardare l'inserimento in un centro di accoglienza straordinaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura ha rigettato la richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti asilo. Nella fase cautelare il giudice ha valutato il fumus boni iuris con riferimento alla dedotta lesione della posizione giuridica derivante dal ritardo nell'inserimento in un centro di accoglienza straordinaria e alla sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario previsto dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. n. 142/2015. È stata inoltre rilevata l'incompletezza della documentazione prodotta, non risultando dimostrati i presupposti dell'accesso prioritario e apparendo mancanti atti del procedimento, tra cui il modulo C3 e il colloquio personale previsto dall'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Richiamando un precedente della stessa Sezione, ha ritenuto che la decisione della Prefettura di ritardare l'inserimento in un centro di accoglienza straordinaria non risultasse lesiva della posizione giuridica del ricorrente. Ha inoltre rilevato che la documentazione allegata non dimostrava la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. n. 142/2015, anche in ragione della mancanza di atti rilevanti del procedimento, quali il modulo C3 e il colloquio personale previsto dall'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013. Il periculum non è stato ritenuto decisivo, poiché il rigetto è motivato dall'assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Individua, secondo quanto considerato dal giudice, presupposti rilevanti per l'accesso prioritario alle misure di accoglienza; tali presupposti non sono stati dimostrati.
art. 17 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Prevede ulteriori presupposti rilevanti per l'accesso prioritario alle misure di accoglienza; la documentazione prodotta non ne ha dimostrato la ricorrenza.
art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013
Prevede il colloquio personale, la cui assenza tra gli atti prodotti è stata valorizzata dal giudice ai fini della valutazione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento relativo all'inserimento di un richiedente asilo in un centro di accoglienza può essere respinta quando non sia dimostrata una lesione attuale della posizione giuridica derivante dal ritardo nell'inserimento.
- L'accesso prioritario alle misure di accoglienza richiede la dimostrazione concreta dei presupposti previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. n. 142/2015; la mera allegazione della qualità di richiedente asilo non è sufficiente.
- La valutazione cautelare del fumus boni iuris può essere negativa quando la documentazione prodotta non consenta di ricostruire il procedimento amministrativo e risultino mancanti atti rilevanti, quali il modulo C3 o il colloquio personale previsto dal regolamento di Dublino.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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