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Sentenza

Sentenza n. 671/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso del 12/09/2025, e/o per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla P.A., nonché per l'accertamento dell'obbligo della stessa di provvedere sull'istanza mai riscontrata con provvedimento espresso, e del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con condanna della P.A. agli adempimenti consequenziali.

Giustizia amministrativa202505275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 12 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio di una certificazione reddituale relativa alla coniuge

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'Agenzia delle Entrate, dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso e del diritto di ottenere la documentazione richiesta. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha riscontrato l'istanza con comunicazione PEC del 14 ottobre 2025 e ha integralmente rilasciato la documentazione richiesta, soddisfacendo la pretesa ostensiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse conoscitivo del ricorrente e conseguito il bene della vita perseguito mediante l'accesso. Il giudice ha individuato nella soddisfazione sopravvenuta della pretesa la condizione per la pronuncia prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari caratteristiche della controversia e della relativa scansione temporale. Il ricorrente è stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, a tale titolo, è stato liquidato in favore del difensore il compenso complessivo di 1.500 euro, comprensivo di spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    I criteri di liquidazione del compenso comprendono, tra gli altri, la difficoltà della controversia, il valore dell'affare e i risultati conseguiti.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Il compenso per il patrocinio a spese dello Stato è liquidato applicando la riduzione ordinaria del 50% prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di accesso, l'amministrazione rilascia integralmente la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'integrale soddisfacimento dell'interesse conoscitivo e il conseguimento del bene della vita perseguito con l'accesso costituiscono presupposti sufficienti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anche se la soddisfazione interviene dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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