Sentenza n. 1267/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulla richiesta di concludere il procedimento relativo a una domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un fondo confinante con una struttura turistico-ricettiva, hanno appreso della domanda di condono edilizio presentata da una comproprietaria della struttura ai sensi dell’art. 40, ultimo comma, della legge n. 47/1985. Dopo avere presentato memorie e un atto di intervento ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990, chiedendo il rigetto dell’istanza di condono, hanno contestato il silenzio serbato dal Comune. Hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di concludere il procedimento in senso negativo. L’interesse dedotto consisteva nel fatto che la pendenza del procedimento di condono avrebbe impedito al Comune di adottare provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge n. 47/1985. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato l’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’obbligo del Comune di pronunciarsi sulla richiesta dei ricorrenti, precisando che l’azione contro il silenzio non è riservata al solo soggetto che abbia presentato l’istanza originaria, ma può essere esercitata da chiunque abbia un interesse all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Nel caso concreto, le memorie presentate ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 avevano fatto sorgere in capo ai ricorrenti una legittima pretesa a conoscere le determinazioni comunali circa la sussistenza dei presupposti per la conclusione del procedimento. Il giudice ha tuttavia escluso che i ricorrenti vantassero una pretesa a ottenere necessariamente un provvedimento negativo: l’amministrazione conserva la propria discrezionalità quanto al contenuto della decisione, che può essere positivo, negativo o interlocutorio. Il Comune è stato quindi condannato a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, nel senso ritenuto dalla propria attività discrezionale. Non è stata ritenuta necessaria, allo stato, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri e spese di legge, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 9 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La partecipazione procedimentale dei ricorrenti, mediante memorie e atto di intervento, ha fondato una legittima pretesa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione.
art. 31 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La legittimazione all’azione avverso il silenzio spetta a chiunque abbia interesse all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, non soltanto all’autore dell’istanza originaria.
art. 117 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione consente di chiedere la conclusione del procedimento mediante l’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 40, ultimo comma, l. 47/1985
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È la base normativa della domanda di condono edilizio oggetto del procedimento che il Comune era tenuto a concludere.
art. 43 l. 47/1985
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La pendenza del procedimento di condono è stata indicata come circostanza incidente sull’adozione di provvedimenti sanzionatori edilizi.
art. 44 l. 47/1985
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La pendenza del procedimento di condono è stata indicata come circostanza incidente sull’adozione di provvedimenti sanzionatori edilizi.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio può essere proposta non solo dal soggetto che ha presentato l’istanza originaria, ma da chiunque dimostri un interesse concreto all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- La partecipazione procedimentale del terzo, attraverso memorie presentate ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990, può far sorgere una legittima pretesa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione sull’esistenza dei presupposti per concludere il procedimento.
- L’obbligo di provvedere può derivare non soltanto da una specifica disposizione normativa, ma anche dai principi di correttezza, buona amministrazione e tutela dell’affidamento, quando la condotta amministrativa faccia sorgere nel privato una legittima aspettativa di conoscenza della decisione.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento, ma non può imporle il contenuto della decisione quando residui discrezionalità amministrativa: l’amministrazione resta libera di adottare un provvedimento positivo, negativo o interlocutorio, purché espresso e motivato secondo legge.
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