Ordinanza n. 1735/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica, datato 15 gennaio 2025, di dichiarazione di inidoneità ed esclusione dal concorso pubblico per esami e titoli, per l’assunzione di 196 Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 25 gennaio 20245, pubblicato sul portale unico del reclutamento il 25 gennaio 2024; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla riammissione allo svolgimento della prova non superata ed alle successive prove non ancora effettuate; con conseguente condanna in forma specifica dell’amministrazione in epigrafe a inserire la ricorrente nel novero dei soggetti ammessi all’espletamento delle prove di selezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di dichiarazione di inidoneità ed esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di commissari della Polizia di Stato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica del Ministero dell'Interno l'ha dichiarata inidonea ed esclusa dal concorso pubblico per esami e titoli per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato. Ha chiesto l'annullamento dell'atto e degli atti connessi, l'accertamento del diritto alla riammissione allo svolgimento della prova non superata e alle successive prove, nonché la condanna dell'amministrazione alla riammissione in forma specifica nella procedura. Il testo non indica i singoli vizi di legittimità dedotti. In precedenza, con altra ordinanza cautelare, il TAR aveva disposto la tempestiva riammissione della ricorrente alla procedura, la ripetizione della prova non superata e, in caso di esito favorevole, l'ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, eventualmente mediante riconvocazione della Commissione. Nell'ordinanza in esame il Collegio rileva che nessuna parte ha aggiornato il giudizio sull'esecuzione di tale misura.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone un incombente istruttorio. Ordina al Ministero dell'Interno di depositare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza, una relazione documentata e aggiornata sull'attività svolta in esecuzione della precedente ordinanza cautelare, indicando in particolare gli esiti delle prove cui la ricorrente è stata sottoposta e l'eventuale inserimento, con riserva o a pieno titolo, nella graduatoria definitiva del concorso. Entro il medesimo termine la ricorrente è onerata di fornire elementi informativi sugli stessi profili. La prosecuzione del giudizio è fissata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026. Il TAR dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, in ragione della presenza di dati relativi alla salute.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il giudice dispone l'oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disciplina dei dati relativi alla salute concorre a giustificare l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali della ricorrente.
Massime di principio
- Quando, dopo l'adozione di una misura cautelare conformativa che impone la riammissione del candidato a una procedura selettiva e la ripetizione di una prova, non risultino documentate le attività esecutive svolte, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione aggiornata e documentata sugli adempimenti compiuti e sugli esiti della procedura.
- Nell'ambito di un incombente istruttorio sul seguito dato a una misura cautelare, il giudice può richiedere specificamente la documentazione relativa agli esiti delle prove ripetute e all'eventuale inserimento del candidato nella graduatoria definitiva, anche con riserva o a pieno titolo.
- Il giudice amministrativo può onerare anche la parte ricorrente di fornire, entro il termine assegnato all'amministrazione, elementi informativi utili a ricostruire l'esecuzione della misura cautelare e lo stato della procedura selettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →