Cassazione Civile, Ordinanza n. 37648/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta davanti al Tribunale di Bari da un soggetto nei confronti della controparte che aveva intimato il precetto. In primo grado l'opposizione viene accolta e le spese sono regolate in modo favorevole all'opponente, con integrale compensazione tra le parti per il secondo grado. La Corte d'appello di Bari, decidendo sull'impugnazione proposta dall'opponente avverso la statuizione sulle spese, riforma la decisione di primo grado nella parte relativa alla regolazione delle spese. Il ricorrente per cassazione censura tale statuizione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe disposto la compensazione delle spese del grado di appello sostanzialmente per ragioni di equità, in contrasto con il principio di soccombenza e con i limiti legali alla compensazione. La controparte non svolge difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie l'unico motivo di ricorso. Rileva che, trattandosi di causa introdotta nel 2015, trova applicazione l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella del 2014, che consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni. Osserva che la motivazione della Corte d'appello, fondata su generiche esigenze di equità e su formule non specifiche, non è idonea a integrare il requisito legale né a consentire il controllo sulla decisione. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuova regolazione delle spese secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma che esprime il principio di soccombenza nella regolazione delle spese processuali
art. 92, comma 2, c.p.c.
interpretato nel testo applicabile ratione temporis, che consente la compensazione delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni
art. 134, comma 1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132
richiamato come fonte della modifica dell'art. 92 c.p.c. applicabile al giudizio
L. 10 novembre 2014 n. 162
legge di conversione della novella che ha modificato il regime della compensazione delle spese
art. 92 c.p.c.
la compensazione non può essere giustificata con formule generiche di equità, ma richiede specifiche e gravi ragioni esplicitate in motivazione
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile alle cause introdotte dopo la novella del 2014, la compensazione delle spese processuali è consentita soltanto in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate dal giudice.
- La formula motivazionale dell'"equità" o dell'"equilibrio" dell'esito della lite, se non accompagnata da specifiche circostanze della controversia, non è sufficiente a legittimare la compensazione delle spese.
- Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono riferirsi a elementi concreti della singola controversia e devono essere esposte in modo tale da consentire il controllo del provvedimento in sede di legittimità.
- La regolazione delle spese deve rispettare il principio di soccombenza; la deroga per compensazione ha carattere eccezionale e richiede un'adeguata motivazione conforme ai presupposti legali.
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