Cassazione Penale, Ordinanza n. 24420/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di truffa, deducendo: 1) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; 2) vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, contestando la soluzione di equivalenza adottata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché consisteva in censure di merito, generiche e non specifiche, prive di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva congruamente motivato la responsabilità e la sussistenza del reato sulla base delle risultanze probatorie. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione adeguata, che aveva giustificato l'equivalenza delle circostanze in ragione delle modalità complessive dei fatti e della loro reiterazione in un breve arco temporale, con modalità quasi professionali.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa come difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 597 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo fornito, ma la censura sul giudizio di comparazione tra circostanze attiene al limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito; tuttavia, poiché la norma non è indicata testualmente, non viene qui valorizzata oltre il dato ricavabile dal testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o nella riproposizione di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, se prive di specifica correlazione con la motivazione impugnata.
- La genericità del motivo di ricorso per cassazione determina l'inammissibilità quando non consente di individuare una critica puntuale e pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non è affetto da manifesta illogicità o arbitrio e risulta sorretto da motivazione sufficiente.
- È congrua la motivazione che giustifica l'equivalenza tra circostanze facendo leva sulle complessive modalità della condotta, sulla reiterazione dei fatti in un breve periodo e sull'intensità complessiva della gravità del comportamento.
Come è indicizzato
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