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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34202/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva parzialmente revocato il sequestro preventivo disposto a fini di confisca nei confronti di Paradiso e Scelzo. Ha censurato la sentenza per aver confuso la nozione di "prezzo" del reato con quella di "profitto" dell'evasione: il sequestro aveva ad oggetto il prezzo (il compenso percepito dagli emittenti per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti), mentre il Tribunale avrebbe ritenuto decisivo il pagamento del debito tributario (ravvedimento operoso) e l'eventuale estinzione del profitto dell'evasione da parte degli utilizzatori. Per tali ragioni il Procuratore ha denunciato violazione e erronea applicazione degli artt. 8 e 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 e motivazione illogica e insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), ai fini della confisca va considerato il "prezzo" del reato (il compenso pattuito o riscosso dall'emittente), e non il profitto dell'evasione fiscale che realizza l'utilizzatore delle fatture. Ha quindi rilevato l'errata sovrapposizione operata dal Tribunale tra prezzo e profitto e l'errata incidenza attribuita al pagamento del debito tributario ai fini della mantenibilità del sequestro preventivo; per tali ragioni è necessario un nuovo esame degli appelli cautelari tenendo conto della distinzione tra prezzo e profitto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Rilevata la configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e precisato che, ai fini della confisca, per l'emittente rileva il "prezzo" del reato (compenso percepito), non il profitto derivante dall'evasione fiscale realizzata dall'utilizzatore.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 9

    Applicato il regime derogatorio che esclude il concorso reciproco tra emittente e utilizzatore delle fatture per evitare la doppia punizione; ne deriva che il profitto dell'evasione spetta esclusivamente all'utilizzatore, non all'emittente.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Richiamata in relazione alle modalità di sequestro e confisca, con la precisazione che l'errata interpretazione della nozione di prezzo/profitto comporta un'applicazione difforme delle norme sul sequestro preventivo a fini di confisca.

Massime di principio

  • Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) la confisca può avere ad oggetto il "prezzo" del reato: il compenso effettivamente percepito dall'emittente, non il risparmio fiscale ottenuto dall'utilizzatore.
  • Il pagamento del debito tributario da parte dell'utilizzatore (anche tramite ravvedimento operoso) non incide automaticamente sulla possibilità di sequestrare o confiscare il prezzo percepito dall'emittente; il giudice deve valutare separatamente l'esistenza del prezzo del reato.
  • L'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 esclude il principio solidaristico tra emittente e utilizzatore delle fatture inesistenti: non si può trasferire all'emittente il profitto derivante dall'evasione fiscale dell'utilizzatore.
  • In fase cautelare il decreto di sequestro/dispositivo di confisca deve specificare chiaramente se si riferisce a prezzo, profitto o prodotto del reato e motivare la relazione tra somme sequestrate e la nozione applicata; la confusione concettuale nella motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio della decisione.
  • In situazioni simili è necessario documentare l'effettiva percezione del compenso da parte dell'emittente (importi, soggetti paganti, coincidenza con imponibile netto) per legittimare misure cautelari a fini di confisca.

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