Cassazione Penale, Sentenza n. 24073/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale a loro ascritta in qualità di amministratrice di diritto (Palminteri) e amministratori di fatto (Nicosia, Pendola). Le censure collegate al primo motivo riguardavano presunte omissioni e errori della Corte territoriale nell'esame della documentazione, l'erronea qualificazione come distrazioni di pagamenti (assegni a terzi, somme rimborsate al Pendola, fatture con Riva Calzoni, pagamenti in contanti da Mulè), la duplicazione nell'elenco dei beni strumentali e la carenza della consulenza del P.M.; il secondo motivo contestava la qualificazione di Nicosia e Pendola come amministratori di fatto; il terzo denunciava la prescrizione dei reati (artt. 157-161 c.p.); il quarto accusava la mancata prova di una pretesa risarcitoria della curatela e la sua inerzia nelle azioni di recupero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo: i reati erano estinti per prescrizione (termine ordinario ricostruito in 12 anni e mezzo decorrenti dalla sentenza dichiarativa di fallimento del 14/03/2006, con sospensioni calcolate che portano all'estinzione anteriore alla sentenza di secondo grado). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali. Sui restanti motivi la Corte ha ritenuto la maggior parte delle censure generiche, inammissibili o manifestamente infondate e, in particolare, ha confermato i rilievi della Corte territoriale sulla insufficienza probatoria rispetto ad alcune restituzioni e distrazioni; ha inoltre ribadito l'irrilevanza del riesame di merito in sede di legittimità. Le statuizioni civili sono state confermate.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
art. 219, primo comma; art. 219, secondo comma, n. 1
la Corte ha rilevato sussistenza della circostanza aggravante ad effetto comune (art. 219, secondo comma, n.1) e non dell'aggravante ad effetto speciale (art. 219, primo comma), valore rilevante ai fini della determinazione del termine di prescrizione
artt. 157 - 161 cod. pen.
art. 157 primo comma; art. 161 secondo comma
applicazione delle norme sulla prescrizione: individuato il termine ordinario di 12 anni e mezzo per i reati contestati e conteggiate le sospensioni rilevanti, i reati si sono estinti prima della sentenza di secondo grado
art. 2639 cod. civ.
principio secondo cui l'esercizio dei poteri di fatto può coesistere con l'attività di altri soggetti di diritto; utilizzato per giustificare la possibile convivenza del ruolo di amministratrice di diritto con amministratori di fatto
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
limite al sindacato della Cassazione: non è consentito un riesame della valutazione della prova e del suo significato, salvo vizi di motivazione rilevanti
art. 578 cod. proc. pen.
la presenza di parte civile impone l'analisi dei motivi residui anche se la sentenza penale è annullata per prescrizione, ai fini dell'eventuale decisione sulle statuizioni civili
disposizioni sulle sospensioni processuali (d.l. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176; d.l. 17/03/2020, n.18 conv. L. 24/04/2020 n.27)
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137; art. 83 comma 4 d.l. 17/03/2020 n.18
le sospensioni dei termini processuali sono state calcolate per determinare la data di estinzione per prescrizione; la Corte ha aggiunto i giorni di sospensione dovuti a rinvii e astensioni e verificato che la prescrizione è intervenuta prima della sospensione prevista dal d.l. Covid
art. 185 cod. pen.
invocato nel ricorso in relazione alla mancata dimostrazione del fondamento della pretesa risarcitoria della curatela; la Corte ha ritenuto le censure generiche e infondate, confermando la possibilità della pretesa civile anche ove la penalità sia estinta per prescrizione
Massime di principio
- In procedimenti per reati fallimentari occorre calcolare con precisione il termine di prescrizione tenendo conto della qualificazione dell'aggravante (comune o speciale) perché ciò incide sul termine applicabile
- Le sospensioni processuali (rinvii, astensioni, norme emergenziali come quelle COVID) vanno correttamente computate: errori nel calcolo possono determinare l'estinzione per prescrizione prima della pronuncia di merito
- La qualificazione di amministratore di fatto può coesistere con la titolarità di amministratore di diritto di altra persona; la prova si costruisce sul complesso delle dichiarazioni e dei documenti che dimostrino l'esercizio continuativo dei poteri gestori
- In Cassazione le critiche generiche, non specificamente riferite a singoli atti o documenti, sono inammissibili: è necessario indicare con precisione quale elemento probatorio sarebbe decisivo e in che modo vizi la motivazione
- La Corte di legittimità non riesamina il merito della valutazione probatoria: può intervenire solo in presenza di vizi motivazionali o errori di diritto
- L'estinzione dei reati per prescrizione non preclude di per sé l'azione civile: le statuizioni civili possono essere confermate anche quando la pronuncia penale è annullata per prescrizione
- La difesa, per contestare asserite distrazioni o dimostrare anticipazioni personali, deve produrre documentazione specifica e non limitarsi ad affermazioni generiche; l'utilizzo di titoli tracciabili non esclude la necessità di prova dell'effettiva anticipazione
- Le inesattezze materiali (es. errori di calcolo) nella motivazione di merito possono essere rettificate dalla Cassazione nei limiti necessari per definire l'entità degli importi oggetto di contestazione
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