Cassazione Civile, Ordinanza n. 37357/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato la deducibilità di costi portati da tre fatture emesse da una ditta individuale per prestazioni tecniche (calcoli strutturali e contabilità lavori) rese nell’ambito di un intervento di ristrutturazione immobiliare. La commissione tributaria regionale ha confermato il recupero a tassazione ritenendo non provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni e valorizzando vari indizi di inesistenza delle operazioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. sostenendo che le presunzioni dell’Ufficio non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che la CTR avesse erroneamente valutato la prova documentale prodotta, inclusa la scrittura privata e la documentazione delle prestazioni; ha anche denunciato insufficiente motivazione. Con il secondo ha censurato, ancora sotto il profilo motivazionale e della violazione dell’art. 109 TUIR, l’esclusione della deducibilità dei costi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di accertamento tributario, l’Ufficio possa fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti per dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni; una volta raggiunta tale prova presuntiva, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle prestazioni e non è sufficiente la sola fattura, la regolarità formale della contabilità o il mezzo di pagamento usato. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valutato gli indizi e che i motivi del ricorso mirassero in sostanza a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la non deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, escludendo la rilevanza dello ius superveniens invocato dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova: una volta che l’Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi idonei, incombe sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni.
art. 2727 c.c.
richiamato insieme all’art. 2697 c.c. per la disciplina delle presunzioni semplici utilizzabili dall’Ufficio in sede di accertamento.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
l’inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di prova certa.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale norma di raccordo per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
le false indicazioni ai fini IVA possono essere accertate anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
usato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate le censure di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
invocato per vizio di motivazione; la Corte ha rilevato che le doglianze erano in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
la deducibilità dei costi richiede il requisito dell’inerenza; i costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili.
art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. in l. 26 aprile 2012, n. 44
ritenuto non applicabile nel caso concreto, perché invocabile solo in ipotesi diverse da quella in cui il contribuente assuma l’effettivo svolgimento delle operazioni contestate.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, l’Ufficio può provare l’inesistenza delle operazioni contestate anche tramite presunzioni semplici, purché connotate da gravità, precisione e concordanza; non è richiesta una prova piena o certa.
- Quando l’Amministrazione ha fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare l’oggettiva inesistenza delle operazioni, l’onere di provare l’effettività delle prestazioni e la deducibilità dei relativi costi si sposta sul contribuente.
- La sola esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o il pagamento mediante mezzi apparentemente tracciabili non bastano, di regola, a superare la prova presuntiva dell’inesistenza dell’operazione.
- I costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti difettano del requisito dell’inerenza e non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
- In sede di legittimità, non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è censurabile solo un reale vizio di violazione di legge o un deficit motivazionale nei limiti consentiti dal mezzo di impugnazione.
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