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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23489 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Roma relativa a una cartella di pagamento per IRPEG e ILOR dell'anno 1991. La ricorrente sosteneva che, dopo lo sgravio parziale effettuato dall'Amministrazione finanziaria, avrebbero dovuto essere ridotti proporzionalmente anche gli interessi e che le sanzioni avrebbero dovuto essere ricalcolate alla luce dei D.Lgs. n. 471 e n. 472 del 1998. Contestava inoltre l'erronea ricostruzione del contenuto del proprio appello da parte della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo era formulato come vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma non conteneva la chiara indicazione del fatto controverso né una sintesi conclusiva delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile perché la sentenza impugnata era stata depositata nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    L'onere di indicare chiaramente il fatto controverso, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, deve essere adempiuto anche mediante una indicazione riassuntiva e sintetica posta al termine del motivo.

    Per i ricorsi soggetti alla disposizione, la denuncia di un vizio di motivazione richiedeva non solo l'illustrazione del motivo, ma anche una sintesi autonoma e immediatamente riconoscibile del fatto controverso e del nesso tra il vizio denunciato e la decisione. La mancanza di tale requisito comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c.; la disposizione si applicava ai ricorsi contro sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. con effetto dal 4 luglio 2009. Nel caso concreto, la norma era comunque applicabile perché la sentenza impugnata era stata depositata il 24 febbraio 2009.

  • D.Lgs. n. 471 del 1998

    La società ne invocava l'applicazione per sostenere la rideterminazione delle sanzioni tributarie, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • D.Lgs. n. 472 del 1998

    La società ne invocava l'applicazione in materia sanzionatoria, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosi requisiti formali: se la censura riguarda un vizio di motivazione, occorre individuare chiaramente il fatto controverso, spiegare la lacuna o contraddizione e, quando richiesto dalla disciplina applicabile, formulare una sintesi conclusiva autonoma.
  • La Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare la correttezza sostanziale della pretesa tributaria quando il motivo non è formulato secondo i requisiti processuali previsti.
  • Per valutare l'applicabilità di una norma processuale abrogata, è determinante la data di pubblicazione della sentenza impugnata e non semplicemente la data di proposizione del ricorso.
  • Quando un atto tributario è stato parzialmente sgravato, le contestazioni relative alla riduzione proporzionale di capitale, interessi e sanzioni devono essere formulate tempestivamente e in modo specifico nei precedenti gradi di giudizio; la proposizione di eccezioni nuove in appello può comportarne l'inammissibilità.
  • La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza: l'inammissibilità del ricorso può quindi comportare il pagamento delle spese del giudizio anche senza una decisione sul merito della controversia.

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