Cassazione Penale, Sentenza n. 31401/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda il legale rappresentante di una società sportiva dilettantistica dichiarata fallita, condannato in appello per più ipotesi di bancarotta: bancarotta fraudolenta patrimoniale per prelievi dai conti sociali successivi allo stato di insolvenza, in parte qualificati come compensi non deliberati, rimborsi spese non giustificati e spese personali, con registrazioni contabili come rimborso di finanziamenti infruttiferi; bancarotta semplice documentale per irregolare tenuta della contabilità; bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, per non avere richiesto tempestivamente il fallimento nonostante il debito tributario e il maturare di interessi e sanzioni. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva, con un primo motivo, che i prelievi non avevano natura distrattiva perché sarebbero stati effettuati a titolo di rimborso di un pregresso finanziamento soci, risultante dal bilancio 2014, sicché la condotta potrebbe semmai integrare una bancarotta preferenziale e non una bancarotta fraudolenta per distrazione. Con un secondo motivo contestava la natura distrattiva dei compensi all'amministratore e dei rimborsi spese, sostenendo che la Corte di appello non aveva verificato l'effettività della prestazione gestoria e la congruità del compenso, essendo la delibera assembleare solo fonte di accertamento e liquidazione del diritto, non elemento costitutivo dello stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio. Ha rilevato che il giudice di merito non si era confrontato con la specifica doglianza difensiva relativa all'esistenza, nel bilancio 2014, di un finanziamento soci di euro 199.000 che, se effettivamente esistente e qualificabile come mutuo, potrebbe giustificare i prelievi come restituzione di un debito e quindi ricondurre la condotta alla bancarotta preferenziale; se invece si trattasse di versamenti in conto capitale, il prelievo resterebbe distrattivo. Nel giudizio di rinvio dovrà dunque essere verificata l'effettiva esistenza del credito da versamento soci e la sua natura, con riflessi sulla qualificazione giuridica dei prelievi. Le ulteriori deduzioni difensive sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nel testo della sentenza.
art. 216 l. fall.
non è riportato il numero dell'articolo, ma la sentenza si riferisce alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.
art. 217 l. fall.
non è riportato il numero dell'articolo, ma la sentenza si riferisce alla bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il prelievo di somme sociali è distrattivo quando non risulti sorretto da un effettivo titolo restitutorio o da una controprestazione riconoscibile; il giudice di merito deve confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive sulla natura del versamento originario.
- La mancata risposta a una doglianza decisiva e specifica, supportata da un allegato documentale come l'appostazione in bilancio di un finanziamento soci, integra vizio della motivazione e impone l'annullamento con rinvio.
- La qualificazione del prelievo dipende dalla natura del versamento originario: se si tratta di versamento in conto capitale o comunque non esigibile durante la vita sociale, la restituzione non costituisce credito azionabile e il prelievo può integrare distrazione; se invece il versamento è a titolo di mutuo, la restituzione può integrare una bancarotta preferenziale.
- Quando il ricorrente deduce un diverso titolo giuridico della somma prelevata, il giudice deve accertare in concreto l'esistenza del credito, l'epoca del versamento e la sua qualificazione contabile, non potendo limitarsi a rilevare in modo generico l'assenza di tracce di finanziamenti pregressi.
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