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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26013/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una caduta avvenuta in pieno giorno su un residuo di cemento posto nei pressi di cassonetti dei rifiuti su area stradale comunale, con conseguenti lesioni. La danneggiata aveva agito per il risarcimento contro il Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., sostenendo che il tratto fosse pericoloso e insidioso e che la pericolosità non fosse stata segnalata, anche sulla base di alcune fotografie. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2051 c.c. e degli artt. 2 e 14 del codice della strada, per avere la Corte d'appello escluso la responsabilità da custodia nonostante la presenza dell'ostacolo e la mancata segnalazione della sua pericolosità; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la sentenza avrebbe da un lato riconosciuto l'esistenza di un ostacolo e dall'altro negato la responsabilità; 3) violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., perché, pur ritenendo applicabile l'art. 2051, la Corte avrebbe escluso la responsabilità del custode per mancata prova del nesso causale, mentre tale prova liberatoria del fortuito sarebbe spettata al Comune. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la presenza di un modesto residuo di cemento, aveva correttamente applicato i principi in tema di responsabilità da cose in custodia: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito, comprensivo anche della condotta incauta della vittima quando questa interrompa il nesso eziologico. Nel caso concreto, è stato valorizzato che l'ostacolo era perfettamente visibile, per la piena luminosità diurna e per la natura della struttura, sicché una normale attenzione avrebbe consentito di evitarlo. Ne è derivato che l'evento dannoso è stato correttamente ascritto alla disattenzione della pedone e non a un difetto di custodia. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva, ma richiede la prova del nesso causale tra cosa e danno; il custode si libera con la prova del caso fortuito, che può consistere anche nella condotta incauta della vittima se idonea a interrompere il nesso eziologico.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta colposa del danneggiato può rilevare come concorso di responsabilità e, se connotata da efficacia causale esclusiva o interruttiva, può escludere integralmente il risarcimento.

  • art. 2 codice della strada

    È stato invocato dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 14 codice della strada

    È stato invocato dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro per denunciare vizi motivazionali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare l'esistenza del danno e il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; il custode, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito.
  • Il caso fortuito, ai fini dell'art. 2051 c.c., può essere integrato anche dalla condotta imprudente della vittima, purché presenti efficacia causale idonea a interrompere il nesso tra cosa e danno.
  • Quando la cosa custodita è statica e inerte, la verifica causale deve concentrarsi sull'obiettiva pericolosità del luogo e sulla concreta incidenza della condotta del danneggiato.
  • La mera presenza di un ostacolo o di una disconnessione non basta, di per sé, a fondare la responsabilità del custode se l'ostacolo era agevolmente percepibile e il danno è riconducibile alla disattenzione del pedone.
  • La condotta colposa del danneggiato può rilevare non solo per ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c., ma, se esclusiva e imprevedibile, anche per escludere integralmente la responsabilità del custode.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custode
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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