Sentenza n. 541/2026 - Bologna, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta di cui all’istanza n. P-MO/L/Q/2024/105836, avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non richiamati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione, sostenendo che, al momento della domanda di verifica della quota, fosse titolare di un permesso di soggiorno stagionale, sebbene non ne avesse materialmente la disponibilità per ragioni non imputabili a lui, e che il titolo fosse oggetto di regolare rinnovo ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. 286/1998. Ha inoltre dedotto che la Questura di Verona non avrebbe adottato un effettivo diniego del permesso, ma avrebbe gestito la pratica mediante una rinuncia fatta sottoscrivere al lavoratore; che la novella introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 6, del d.l. 145/2024, modificando l'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998, avrebbe eliminato la necessità della disponibilità di una quota per la conversione; che la scadenza del permesso stagionale non avrebbe potuto impedire la conversione in assenza di un termine legislativo espressamente perentorio; e che la revoca fosse viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente le censure e ha confermato la valutazione già espressa in sede cautelare. Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 286/1998, la conversione presuppone che il lavoratore stagionale abbia svolto regolare attività lavorativa e, secondo il Collegio, tale requisito implica il previo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; anche il rinnovo presuppone che il titolo sia stato originariamente rilasciato. Nel caso concreto, dagli atti risultava che la Questura di Verona aveva respinto, con provvedimento del 5 novembre 2024, l'istanza di rilascio del permesso stagionale. Il ricorrente non aveva replicato al deposito di tale provvedimento, né aveva dimostrato di averlo tempestivamente impugnato, né ne aveva contestato l'illegittimità o l'inefficacia. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente a escludere il diritto alla conversione e alla proroga del titolo, nonché l'applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La conversione presuppone il previo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; il requisito della regolare attività lavorativa e anche l'eventuale rinnovo del titolo non possono sussistere senza tale previo rilascio.
art. 24, comma 8, d.lgs. 286/1998
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere la regolarità del rinnovo del permesso stagionale, ma il TAR ha escluso la conversione per la mancanza di un previo rilascio del titolo.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata richiamata in relazione alla modifica normativa che avrebbe eliminato la necessità della quota; la sentenza non ha accolto la relativa prospettazione, ritenendo comunque mancante il presupposto sostanziale costituito dal rilascio del permesso stagionale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il Collegio ha ritenuto non applicabile la disposizione, poiché il diniego del permesso stagionale escludeva il diritto alla conversione e alla proroga del titolo.
art. 1, comma 1, lett. f), n. 6, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145
La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'eliminazione della necessità della quota ai fini della conversione; la decisione non ha ritenuto tale questione idonea a superare la mancanza del permesso stagionale previamente rilasciato.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone il previo rilascio del permesso stagionale; non è sufficiente la mera presentazione della domanda o l'esistenza di una procedura amministrativa relativa al suo rilascio.
- Il requisito dello svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale implica l'esistenza di un titolo di soggiorno stagionale previamente rilasciato; anche il rinnovo del permesso non può prescindere da tale originario rilascio.
- Il diniego del permesso di soggiorno stagionale costituisce una circostanza idonea a escludere il diritto alla successiva conversione e alla proroga del titolo, salvo che il diniego sia tempestivamente impugnato o altrimenti specificamente contestato quanto alla sua legittimità o efficacia nel giudizio sulla revoca del nulla osta.
- Quando l'amministrazione produce in giudizio il provvedimento di diniego del titolo presupposto e il ricorrente non ne dimostra l'impugnazione né ne contesta specificamente la legittimità o l'efficacia, il giudice può valorizzarlo come fatto impeditivo del diritto alla conversione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 647/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 46/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 47/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →