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Ordinanza

Ordinanza n. 1560/2026 - Roma, Sezione 2Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del Turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 25 febbraio 2025 e non concluso entro il termine del 27 marzo 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sesto Gandolfi Claudia il 7 febbraio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del preavviso di rigetto del 7 novembre 2025, nonché del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9 dicembre 2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato dal Ministero del Turismo sull’istanza del 25 febbraio 2025; preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025 relativo al riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha inizialmente proposto un’azione avverso il silenzio del Ministero del Turismo, deducendo l’inerzia nella conclusione del procedimento avviato con l’istanza del 25 febbraio 2025, il cui termine sarebbe scaduto il 27 marzo 2025. Dopo l’adozione del preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e del provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti chiedendo l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare. In sede cautelare il Ministero ha contestato, in sostanza, la fondatezza della pretesa; il TAR ha rilevato che, allo stato degli atti, non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007, e in particolare l’esercizio per almeno un anno in Germania della professione di guida turistica, professione che non risulta ivi regolamentata. La ricorrente ha inoltre dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda originaria contro il silenzio.

La decisione

Il TAR ha preso atto che il silenzio è venuto meno per effetto dell’adozione del provvedimento definitivo di rigetto, impugnato con motivi aggiunti, e della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente quanto all’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e ha disposto la cancellazione dell’azione avverso il silenzio dal ruolo della camera di consiglio fissata per il 7 aprile 2026. Quanto alla domanda cautelare proposta contro il preavviso e il rigetto definitivo, l’ha respinta per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il fumus è risultato inadeguato perché non era stata depositata, allo stato, documentazione comprovante il possesso del requisito professionale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007, salva ogni diversa valutazione nella fase di merito. Il periculum è stato ritenuto insussistente in ragione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio è divenuta priva di interesse dopo l’adozione del provvedimento definitivo; la ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 117 c.p.a.

    La domanda contro il silenzio è stata cancellata dal ruolo camerale poiché il silenzio è venuto meno con l’adozione del provvedimento definitivo.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Il sopravvenuto provvedimento espresso, impugnato con motivi aggiunti, ha determinato la conversione del rito da camerale a ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta per l’assenza di adeguato fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Ai fini del riconoscimento richiesto, il TAR ha ritenuto non comprovato il requisito relativo all’esercizio per almeno un anno in Germania dell’attività di guida turistica, in un ordinamento nel quale tale professione non risulta regolamentata.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio promosso contro il silenzio dell’amministrazione, sopraggiunge un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, l’azione avverso il silenzio perde il proprio oggetto; se il provvedimento è impugnato con motivi aggiunti, il giudice può convertire il rito camerale in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
  • In sede cautelare, la mancata produzione della documentazione necessaria a comprovare un requisito normativo essenziale per il riconoscimento di una qualifica professionale è idonea a escludere, allo stato degli atti, l’adeguato fumus boni iuris, senza pregiudicare la successiva valutazione nel merito.
  • Nelle controversie aventi a oggetto un interesse pretensivo, la tutela cautelare richiede la dimostrazione di un concreto e attuale periculum in mora; la natura pretensiva dell’interesse, di per sé considerata, non ne dimostra la sussistenza.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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