Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03494/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per effetto della mancata impugnazione utile, la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di furto aggravato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per un furto aggravato. In cassazione, l'imputato, tramite difensore, ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che la sua responsabilità penale fosse stata erroneamente affermata nonostante avesse agito in stato di necessità, richiamando l'art. 54 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente inammissibile perché generico e aspecifico: non individuava puntualmente le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale base della fattispecie di furto oggetto di condanna.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante del furto contestato.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Richiamato come ulteriore circostanza aggravante del furto contestato.

  • art. 54 c.p.

    Invocato dal ricorrente come causa di giustificazione per lo stato di necessità.

  • art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.

    Applicato per ritenere manifestamente inammissibile il motivo di ricorso generico e aspecifico, non adeguatamente confrontato con la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria dovuta in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente nel confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la doglianza meramente assertiva o generica è manifestamente inammissibile.
  • La deduzione dello stato di necessità come causa di giustificazione non può essere prospettata in modo astratto, ma richiede una critica concreta alle argomentazioni di merito che abbiano escluso i presupposti dell'art. 54 c.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
  • La Cassazione non può essere investita di censure che si risolvano in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto o della responsabilità, se la motivazione di merito è logicamente congrua e immune da vizi giuridici evidenti.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieConsenso dell'avente diritto
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.